Art. 10

In vigore dal 14 giu 2006
1.   I fondi propri di un ente creditizio non possono divenire inferiori al capitale iniziale richiesto ai sensi dell' al momento dell'autorizzazione. 2.   Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che gli enti creditizi già esistenti alla data del 1o gennaio 1993 e i cui fondi propri non raggiungevano i livelli fissati all' per il capitale iniziale possano proseguire le loro attività. In questo caso i fondi propri non possono divenire inferiori all'importo massimo raggiunto a decorrere dal 22 dicembre 1989. 3.   Se il controllo di un ente creditizio rientrante nella categoria di cui al paragrafo 2 è affidato ad una persona fisica o giuridica diversa da quella che controllava l'ente precedentemente, i fondi propri dell'ente creditizio raggiungono almeno il livello minimo specificato all' per il capitale iniziale. 4.   In alcune circostanze specifiche e con il consenso delle autorità competenti, nel caso di una fusione tra due o più enti creditizi rientranti nella categoria di cui al paragrafo 2, i fondi propri dell'ente creditizio risultante dalla fusione non possono divenire inferiori al totale dei fondi propri degli enti creditizi oggetto di fusione alla data della fusione, fintantoché non saranno raggiunti i livelli adeguati specificati all'. 5.   Qualora nei casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 i fondi propri dovessero diminuire, le autorità competenti possono, allorché le circostanze lo giustifichino, concedere un termine limitato perché l'ente creditizio regolarizzi la propria situazione o cessi la sua attività.
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Art. 10 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo