Art. 14
In vigore dal 14 giu 2006
Ogni autorizzazione viene notificata alla Commissione.
La ragione sociale di ogni ente creditizio a cui è stata concessa l'autorizzazione è iscritta in un elenco. La Commissione cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'elenco e degli aggiornamenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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