Art. 18

In vigore dal 14 giu 2006
Gli enti creditizi possono utilizzare per l'esercizio delle loro attività sul territorio della Comunità la stessa denominazione utilizzata nello Stato membro in cui hanno la sede sociale, nonostante le disposizioni dello Stato membro ospitante relative all'uso dei termini «banca», «cassa di risparmio» o di altre denominazioni simili. Nel caso in cui vi fosse rischio di confusione, gli Stati membri ospitanti possono esigere, a fini di chiarezza, l'aggiunta di un termine esplicativo alla denominazione.
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Art. 18 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo