Art. 21
In vigore dal 14 giu 2006
1. Gli enti creditizi comunicano alle autorità competenti, appena ne abbiano conoscenza, gli acquisiti o le cessioni di partecipazioni nel loro capitale che fanno superare, in aumento o in diminuzione, uno dei livelli di cui all', paragrafo 1 e all' .
Essi comunicano altresì almeno una volta all'anno alle autorità competenti l'identità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate, nonché l'entità di queste ultime, così come risultano soprattutto dai verbali dell'assemblea annuale degli azionisti o dei soci ovvero in base alle informazioni ricevute in ottemperanza agli obblighi relativi alle società quotate in una borsa valori.
2. Gli Stati membri prevedono che, qualora l'influenza esercitata dalle persone di cui all', paragrafo 1 possa essere di ostacolo ad una gestione prudente e sana dell'ente, le autorità competenti adottino le opportune misure per porre termine a tale situazione. Le misure in questione possono consistere in ingiunzioni, in sanzioni nei confronti dei dirigenti o nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci in questione.
Misure simili saranno prese nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperino agli obblighi di informazione preventiva fissati all', paragrafo 1.
In caso di acquisizione della partecipazione nonostante l'opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri, indipendentemente da altre sanzioni che verranno adottate, prevedono la sospensione dall'esercizio dei relativi diritti di voto, la nullità o la possibilità di annullamento dei voti espressi.
3. Ai fini della determinazione della partecipazione qualificata e degli altri livelli di partecipazione di cui al presente articolo, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all' della direttiva 2001/34/CE.
Storico versioni
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