Art. 20

In vigore dal 14 giu 2006
Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che non intendano più detenere, direttamente o indirettamente, in un ente creditizio una partecipazione qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti e comunicare l'ammontare della partecipazione prevista. Le persone fisiche o giuridiche informano parimenti le autorità competenti dell'intenzione di diminuire la loro partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta scenda al di sotto dei limiti del 20 %, 33 % o 50 % oppure l'ente creditizio cessi di essere una loro filiazione.
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Art. 20 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo