Art. 4

In vigore dal 14 giu 2006
Ai sensi della presente direttiva si intende per: 1) «ente creditizio»: a) un'impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto; oppure b) un istituto di moneta elettronica ai sensi della direttiva 2000/46/CE (13); 2) «autorizzazione»: un atto emanante dalle autorità, sotto qualsiasi forma, dal quale deriva la facoltà di esercitare l'attività di ente creditizio; 3) «succursale»: una sede di attività che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività di ente creditizio; 4) «autorità competenti»: le autorità nazionali abilitate, in forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sugli enti creditizi; 5) «ente finanziario»: un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 elencate di cui all'allegato I; 6) «enti»: ai fini del titolo V, capo 2, sezioni 2 e 3, gli enti di cui alla definizione dell', paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/49/CE; 7) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro nel quale un ente creditizio ha ricevuto l'autorizzazione in conformità agli articoli da 6 a 9 e agli articoli da 11 a 14; 8) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale un ente creditizio ha una succursale o presta servizi; 9) «controllo»: il legame esistente tra un'impresa madre e una filiazione previsto all' della direttiva 83/349/CEE o una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; 10) «partecipazione» ai fini dell', lettere o) e p), degli articoli da 71 a 73 e del titolo V, capo 4: una partecipazione ai sensi dell', prima frase, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (14) oppure il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; 11) «partecipazione qualificata»: una partecipazione in un'impresa, diretta o indiretta, non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto oppure che comporta la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa; 12) «impresa madre»: a) un'impresa madre ai sensi degli della direttiva 83/349/CEE; oppure b) ai fini degli articoli da 71 a 73 e del titolo V, capo 2, sezione 5 e capo 4, un'impresa madre ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa che, a giudizio delle autorità competenti, esercita effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa; 13) «filiazione»: a) un'impresa figlia ai sensi degli della direttiva 83/349/CEE; oppure b) ai fini degli articoli da 71 a 73 e del titolo V, capo 2, sezione 5 e capo 4, un'impresa figlia ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa su cui un'impresa madre esercita effettivamente, secondo le autorità competenti, un'influenza dominante. Ogni filiazione di un'impresa figlia è parimenti considerata come filiazione dell'impresa madre che è alla testa di tali imprese; 14) «ente creditizio impresa madre in uno Stato membro»: un ente creditizio avente come filiazione un ente creditizio o un ente finanziario o che detenga una partecipazione in detti enti, e che non sia a sua volta filiazione di un altro ente creditizio autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria creata nello stesso Stato membro.; 15) «società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro»: società di partecipazione finanziaria che non sia a sua volta filiazione di un ente creditizio autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria creata nello stesso Stato membro; 16) «ente creditizio impresa madre nell'UE»: ente creditizio impresa madre in uno Stato membro che non sia filiazione di un altro ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri o di una società di partecipazione finanziaria creata in uno qualsiasi degli Stati membri; 17) «società di partecipazione finanziaria madre nell'UE»: una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro che non sia filiazione di un ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri o di un'altra società di partecipazione finanziaria creata in uno qualsiasi degli Stati membri; 18) «enti del settore pubblico»: organismi amministrativi non commerciali dipendenti dalle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali, oppure da autorità che a parere delle autorità competenti esercitino le stesse responsabilità attribuite alle amministrazioni regionali e alle autorità locali o imprese non commerciali di proprietà di governi centrali che usufruiscono di espliciti accordi di garanzia e che possono includere organismi autoamministrati disciplinati per legge che sono soggetti al controllo pubblico; 19) «società di partecipazione finanziaria»: un ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, enti creditizi o enti finanziari, quando almeno una di esse è un ente creditizio, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell', punto 15 della direttiva 2002/87/CE (15); 20) «società di partecipazione mista»: un'impresa madre, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un ente creditizio o da una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell', punto 15 della direttiva 2002/87/CE, avente come impresa figlia almeno un ente creditizio; 21) «impresa di servizi ausiliari»: un'impresa la cui attività principale consiste nella proprietà e nell'amministrazione di immobili, nella gestione di servizi informatici, o in qualsivoglia altra attività affine di natura ausiliaria rispetto all'attività principale di uno o più enti creditizi; 22) «rischio operativo»: il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni, ivi compreso il rischio giuridico; 23) «banche centrali»: ivi inclusa, se non altrimenti indicato, la Banca centrale europea; 24) «rischio di diluizione»: il rischio che l'importo di un credito venga ridotto tramite la concessione di crediti, in contante o in altra forma, a favore del debitore; 25) «probabilità di inadempimento»: la probabilità di inadempimento di una controparte nel corso di un periodo di un anno; 26) «perdita»: ai fini del titolo V, capo 2, sezione 3, perdita economica, compresi sconti rilevanti sul nominale, nonché i costi rilevanti diretti e indiretti collegati al recupero del credito; 27) «perdita in caso di inadempimento (LGD)»: il rapporto tra la perdita subita su un'esposizione a causa dell'inadempimento di una controparte e l'importo residuo al momento dell'inadempimento; 28) «fattore di conversione»: il rapporto tra la parte non utilizzata di una linea di credito, che verrà utilizzata in caso di inadempimento e risulterà quindi in un'esposizione, e la parte attualmente non utilizzata di detta linea di credito, l'entità della linea di credito è determinata dal limite prestabilito, a meno che il limite non prestabilito sia più elevato; 29) «perdita attesa (EL)»: ai fini del titolo V, capo 2, sezione 3, il rapporto tra l'importo che si prevede andrà perso su un'esposizione a seguito del potenziale inadempimento di una controparte o in caso di diluizione nel corso di un periodo di un anno e l'importo dell'esposizione al momento dell'inadempimento; 30) «attenuazione del rischio di credito»: tecnica utilizzata dagli enti creditizi per ridurre il rischio di credito associato alle esposizioni da essi detenute; 31) «protezione del credito finanziata»: tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull'esposizione di un ente creditizio deriva dal diritto dell'ente creditizio ‐ nell'eventualità dell'inadempimento della controparte o del verificarsi di altri eventi specifici connessi con il credito che riguardano la controparte ‐ di liquidare talune attività o taluni importi o di ottenerne il trasferimento o l'appropriazione o di conservarne il possesso o di ridurre l'importo dell'esposizione all'ammontare della differenza tra l'importo dell'esposizione e l'importo di un credito nei confronti dell'ente creditizio, ovvero di sostituirlo con tale ammontare; 32) «protezione del credito non finanziata»: tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull'esposizione di un ente creditizio deriva dall'impegno di un terzo di pagare un determinato importo nell'eventualità dell'inadempimento del debitore o del verificarsi di altri specifici eventi connessi con il credito; 33) «operazione di vendita con patto di riacquisto»: operazione disciplinata da un accordo rientrante nella definizione di «operazione di vendita con patto di riacquisto» di cui all', paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/49/CE; 34) «concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito»: operazione rientrante nella definizione di «concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito» di cui all'[, paragrafo 1, lettera n), della direttiva 2006/49/CE; 35) «strumento assimilabile al contante»: certificato di deposito o altri strumenti analoghi emessi dall'ente creditizio che concede il prestito; 36) «cartolarizzazione»: operazione o dispositivo mediante il quale il rischio di credito associato ad un'esposizione o ad un aggregato di esposizioni viene diviso in segmenti aventi le seguenti caratteristiche: a) i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione o del dispositivo dipendono dal comportamento dell'esposizione o dell'aggregato di esposizioni; b) la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell'operazione o del dispositivo; 37) «cartolarizzazione tradizionale»: cartolarizzazione che comporta il trasferimento economico delle esposizioni da cartolarizzare ad un soggetto giuridico costituito ad hoc che emette valori mobiliari. Ciò viene realizzato tramite il trasferimento della proprietà delle esposizioni cartolarizzate dall'ente creditizio cedente ovvero tramite una sub-partecipazione. I valori mobiliari emessi non rappresentano obbligazioni di pagamento dell'ente creditizio cedente; 38) «cartolarizzazione sintetica»: cartolarizzazione nella quale la divisione in segmenti viene realizzata mediante l'utilizzo di derivati su crediti o di garanzie personali e l'aggregato di esposizioni non viene eliminato dal bilancio dell'ente creditizio cedente; 39) «segmento»: frazione contrattualmente definita del rischio di credito associato all'esposizione o ad un certo numero di esposizioni, in cui una posizione detenuta nella frazione comporta un rischio di perdita del credito maggiore o minore rispetto ad una posizione dello stesso importo in ciascuna delle altre frazioni, a prescindere dalla protezione del credito fornita da terzi direttamente ai titolari delle posizioni nella frazione o in altre frazioni; 40) «posizione inerente a cartolarizzazione»: esposizione su una cartolarizzazione; 41) «cedente»: uno dei due seguenti soggetti: a) soggetto il quale in proprio o per il tramite di soggetti connessi, ha partecipato direttamente o indirettamente all'accordo originario da cui sono sorte le obbligazioni o le potenziali obbligazioni del debitore o del potenziale debitore che danno origine all'esposizione che viene cartolarizzata; b) soggetto che acquista le esposizioni di un terzo, le iscrive a bilancio e procede successivamente alla loro cartolarizzazione; 42) «promotore»: ente creditizio diverso dall'ente creditizio cedente il quale elabora e gestisce un programma di cambiali finanziarie garantite da attività o altri piani di cartolarizzazione nell'ambito del quale acquista esposizioni dai terzi; 43) «supporto di credito»: meccanismo contrattuale mediante il quale viene migliorata la qualità del credito di una posizione inerente a cartolarizzazione rispetto alla qualità di detta posizione in assenza di rafforzamento, ivi compreso il miglioramento fornito dalla presenza di un numero maggiore di segmenti di cartolarizzazione di rango subordinato e da altre forme di protezione del credito; 44) «società veicolo di cartolarizzazione (SSPE)»: società, trust o altri soggetti giuridici, diversi dagli enti creditizi, costituiti allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni, le cui attività si limitano alla realizzazione del predetto obiettivo, la cui struttura mira ad isolare le obbligazioni della società veicolo di cartolarizzazione da quelle dell'ente creditizio cedente, e i cui titolari dei relativi interessi economici possono liberamente impegnare o scambiare quegli interessi; 45) «gruppo di clienti collegati»: a) due o più persone fisiche o giuridiche le quali, salvo diversamente dimostrato, costituiscono un insieme sotto il profilo del rischio, in quanto una di esse ha direttamente o indirettamente un potere di controllo sull'altra o sulle altre; oppure b) due o più persone fisiche o giuridiche tra le quali non vi sono legami in termini di controllo ai sensi della lettera a), ma che sotto il profilo del rischio devono essere considerate un insieme in quanto esistono tra di loro legami tali che con tutta probabilità, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, l'altra o tutte le altre potrebbero incontrare difficoltà di rimborso; 46) «stretti legami»: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate secondo una delle seguenti modalità: a) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; b) da un legame di controllo; c) dal fatto che entrambe o tutte siano legate in modo duraturo ad una stessa terza persona fisica o giuridica da un legame di controllo;«mercati ufficiali»: i mercati riconosciuti come tali dalle autorità competenti e che soddisfano le seguenti condizioni: 47) «mercati ufficiali»: i mercati riconosciuti come tali dalle autorità competenti e che soddisfano le seguenti condizioni: a) funzionano regolarmente, b) sono disciplinati da regole, emesse o approvate dalle pertinenti autorità del paese d'origine del mercato, che definiscono le condizioni dell'operare del mercato, le condizioni di accesso a questo nonché le condizioni che un contratto soddisfa per poter essere efficacemente trattato sul mercato, c) hanno un meccanismo di compensazione secondo il quale i contratti elencati nell'allegato IV sono soggetti alla costituzione di margini giornalieri che a giudizio delle autorità competenti forniscono una protezione adeguata.
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