Art. 3

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Uno o più enti creditizi esistenti in uno stesso Stato membro che alla data del 15 dicembre 1977 erano collegati permanentemente ad un organismo centrale preposto al loro controllo, stabilito nel medesimo Stato membro possono essere esentati dall'applicazione delle condizioni elencate agli , paragrafo 1, purché, entro il 15 dicembre 1979, la legge nazionale abbia previsto che: a) gli obblighi assunti dall'organismo centrale e dagli enti ad esso collegati siano garantiti in solido ovvero gli impegni degli enti collegati siano pienamente garantiti dall'organismo centrale, b) la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti ad esso collegati siano controllati, nel loro insieme, sulla base di conti consolidati, e c) la direzione dell'organismo centrale abbia il potere di dare istruzioni alla direzione degli enti ad esso collegati. Gli enti creditizi a raggio d'azione locale, permanentemente collegati ai sensi del comma precedente ad un organismo centrale successivamente al 15 dicembre 1977, possono beneficiare delle condizioni previste al comma precedente, qualora costituiscano un'estensione normale della rete dipendente da detto organismo centrale. Ove si tratti di enti creditizi diversi da quelli costituiti in zone recentemente sottratte al mare o risultanti dalla fusione o scissione di enti esistenti dipendenti dall'organismo centrale, la Commissione può, conformemente alla procedura stabilita dal paragrafo 2 dell', fissare norme supplementari per l'applicazione del secondo comma, ivi compresa l'abrogazione delle esenzioni previste al primo comma, quando ritiene che il collegamento di nuovi enti che beneficiano del regime previsto al secondo comma possa avere effetti negativi sulla concorrenza. 2.   L'esenzione dall'applicazione degli e del titolo V, capo 2, sezioni 2, 3, 4, 5 e 6 e del capo 3 può essere estesa agli enti creditizi di cui al paragrafo 1, primo comma, a condizione che, ferma restando l'applicazione delle sopra citate disposizioni nei confronti dell'organismo centrale, l'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti ad esso collegati sia assoggettato alle sopra citate disposizioni su base consolidata. In caso d'esenzione, gli , l', paragrafi da 1 a 3, e gli articoli da 28 a 37 si applicano all'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti ad esso collegati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:48:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo