Art. 78

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il valore dell'esposizione di una voce dell'attivo è pari al suo valore di bilancio, il valore dell'esposizione di una voce fuori bilancio figurante nell'elenco di cui all'allegato II è pari alle seguenti percentuali del suo valore: 100 % nel caso di voce a rischio pieno, 50 % se a rischio medio, 20 % se a rischio medio-basso, 0 % se a rischio basso. Le voci fuori bilancio di cui alla prima frase del presente paragrafo vengono assegnate alle categorie di rischio indicate all'allegato II. Nel caso degli enti creditizi che si avvalgono del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'allegato VIII, Parte 3, qualora un'esposizione si presenti sotto forma di titoli o merci venduti, costituiti in garanzia o prestati sulla base di un'operazione di vendita con patto di riacquisto o di un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito e di operazioni di marginazione, il valore dell'esposizione è maggiorato delle rettifiche per volatilità indicate per detti titoli o merci, come stabilito all'allegato VIII, Parte 3, punti da 34 a 59. 2.   Il valore dell'esposizione degli strumenti derivati di cui all'elenco dell'allegato IV viene determinato conformemente all'allegato III, tenendo conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione ai fini dei predetti metodi conformemente all'allegato III. Il valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e delle operazioni di marginazione può essere determinato conformemente all'allegato III o all'allegato VIII. 3.   Qualora l'esposizione sia soggetta a protezione del credito finanziata, il valore dell'esposizione applicabile a detta voce può essere modificato conformemente alla sottosezione 3. 4.   Fatto salvo il paragrafo 2, il valore delle esposizioni al rischio di credito in essere nei confronti di una controparte centrale, quale determinato dalle autorità competenti, è calcolato conformemente all'allegato III, parte 2, punto 6, a condizione che le esposizioni al rischio di controparte di detta controparte centrale nei confronti di tutti i partecipanti agli accordi che essa ha concluso siano garantite integralmente su base giornaliera.
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Art. 78 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo