Art. 82
In vigore dal 14 giu 2006
1. Le autorità competenti stabiliscono, tenendo conto dei criteri tecnici enunciati all'allegato VI, parte 2, a quali classi di merito di credito di cui alla parte 1 dello stesso allegato vadano associate le pertinenti valutazioni del merito di credito di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito idonea. Le decisioni in questione sono obiettive e coerenti.
2. Se le autorità competenti di uno Stato membro hanno adottato una decisione ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti di altri Stati membri possono riconoscere tale decisione senza procedere ad una propria valutazione.
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