Art. 79

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Ogni esposizione viene classificata in una delle seguenti classi di esposizioni: a) crediti o crediti potenziali verso amministrazioni centrali o banche centrali; b) crediti o crediti potenziali verso amministrazioni regionali o autorità locali; c) crediti o crediti potenziali verso organismi amministrativi e imprese non commerciali; d) crediti o crediti potenziali verso banche multilaterali di sviluppo; e) crediti o crediti potenziali verso organizzazioni internazionali; f) crediti o crediti potenziali verso enti; g) crediti o crediti potenziali verso imprese; h) crediti al dettaglio o crediti potenziali al dettaglio; i) crediti o crediti potenziali garantiti da immobili; j) posizioni scadute; k) posizioni appartenenti a categorie ad alto rischio per fini regolamentari; l) crediti sotto forma di obbligazioni garantite; m) posizioni inerenti a cartolarizzazione; n) crediti a breve termine verso enti e imprese; o) crediti verso organismi di investimento collettivo (OIC); p) altre posizioni. 2.   Per essere classificata nella classe delle esposizioni al dettaglio di cui al paragrafo 1, lettera h), un'esposizione soddisfa le seguenti condizioni: a) si tratta di esposizione nei confronti di singole persone o di piccole o medie imprese; b) l'esposizione è inclusa in un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, in modo che i rischi ad essa associati siano sostanzialmente ridotti; c) l'importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni scadute, dovuto all'ente creditizio o alle imprese madri e alle loro filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti collegati debitori, ad esclusione però dei crediti o dei crediti potenziali garantiti da immobili, non supera, secondo le informazioni in possesso dell'ente creditizio, 1 milione di EUR. L'ente creditizio compie ogni ragionevole passo per acquisire dette informazioni. I valori mobiliari non possono rientrare nella classe delle esposizioni al dettaglio. 3.   Il valore attuale dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio può essere classificato nella classe delle esposizioni al dettaglio.
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Art. 79 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo