Art. 36

Informazioni per i contraenti

In vigore dal 5 nov 2002
1.   Prima della conclusione del contratto d'assicurazione, al contraente devono essere comunicate le informazioni di cui all'allegato III, punto A. 2.   Il contraente deve essere tenuto informato per tutta la vigenza del contratto di qualsiasi modifica relativa alle informazioni elencate all'allegato III, punto B. 3.   Lo Stato membro dell'impegno può prescrivere alle imprese di assicurazione di trasmettere informazioni supplementari rispetto a quelle elencate nell'allegato III soltanto se esse sono necessarie alla comprensione effettiva degli elementi essenziali dell'impegno da parte del contraente. 4.   Le modalità di applicazione del presente articolo e dell'allegato III sono adottate dallo Stato membro dell'impegno. CAPO 5 IMPRESE DI ASSICURAZIONE IN DIFFICOLTÀ O IN SITUAZIONE IRREGOLARE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2002:83:oj#art-36-109

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Informazioni per i contraenti (Art. 36 Direttiva (UE) 2002/83) — Testo vigente | Portale Normativo