Art. 38
Piano di risanamento finanziario
In vigore dal 5 nov 2002
1. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano richiedere alle imprese di assicurazione la presentazione di un piano di risanamento finanziario, qualora dette autorità ritengano che i diritti degli assicurati siano a rischio. Tale piano deve come minimo comprendere indicazioni particolareggiate o una documentazione sugli elementi seguenti per i tre esercizi successivi:
a)
previsioni relative alle spese di gestione, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;
b)
un piano che esponga dettagliatamente le previsioni di entrata e di spesa, sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva sia per le operazioni di riassicurazione passiva;
c)
la situazione probabile di tesoreria;
d)
previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità richiesto;
e)
la politica di riassicurazione nel suo complesso.
2. Qualora i diritti degli assicurati siano a rischio, a seguito del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa, gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano imporre alle imprese di assicurazione la costituzione di un margine di solvibilità più elevato, al fine di garantire che l'impresa di assicurazione sia in grado di soddisfare i requisiti di solvibilità nel breve periodo. Il livello di tale margine di solvibilità più elevato è determinato sulla base di un'analisi del piano di risanamento finanziario di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano rivedere al ribasso il valore di tutti gli elementi che possono rientrare nella composizione del margine di solvibilità disponibile, in particolare se vi è stato un cambiamento sensibile del valore di mercato di questi elementi dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario.
4. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano diminuire il coefficiente di riduzione, basato sulla riassicurazione, del margine di solvibilità determinato a norma dell' qualora:
a)
il contenuto o la qualità dei contratti di riassicurazione abbia effettivamente subito modifiche sensibili rispetto all'ultimo esercizio;
b)
i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento irrilevante.
5. Qualora le autorità competenti abbiano richiesto un piano di risanamento finanziario per l'impresa di assicurazione a norma del paragrafo 1, esse si astengono dal rilasciare un'autorizzazione ai sensi dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 3, secondo comma, e dell', paragrafo 1, lettera a), fintanto che ritengano che i diritti degli assicurati siano a rischio ai sensi del paragrafo 1.
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