Art. 40

Condizioni per lo stabilimento di una succursale

In vigore dal 5 nov 2002
1.   Ogni impresa di assicurazione che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro ne dà notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine. 2.   Gli Stati membri prescrivono che l'impresa di assicurazione che intenda stabilire una succursale in un altro Stato membro alleghi alla notifica prevista al paragrafo 1 le informazioni seguenti: a) il nome dello Stato membro nel cui territorio intende stabilire una succursale; b) un programma di attività nel quale siano in particolare indicati il tipo di operazioni che si intendono effettuare e la struttura organizzativa della succursale; c) l'indirizzo nello Stato membro della succursale ove possono esserle richiesti e rilasciati i documenti, fermo restando che detto indirizzo è lo stesso al quale sono indirizzate tutte le comunicazioni destinate al mandatario generale; d) il nominativo del mandatario generale della succursale, il quale deve essere dotato di poteri sufficienti ad impegnare l'impresa di assicurazione nei confronti dei terzi e a rappresentarla dinanzi alle autorità ed agli organi giurisdizionali dello Stato membro della succursale. Per quanto riguarda i Lloyd's, in caso di controversie nello Stato della succursale in relazione a impegni sottoscritti, non devono risultarne per gli assicurati difficoltà maggiori di quelle che incontrerebbero in caso di controversie analoghe sorte con imprese di tipo classico. A tal fine, le competenze del mandatario generale devono in particolare includere il potere della rappresentanza passiva in giudizio in tale qualità, con effetto nei confronti dei sottoscrittori interessati dei Lloyd's. 3.   L'autorità competente dello Stato membro d'origine, sempreché non abbia motivo di dubitare, con riferimento al progetto in questione, dell'adeguatezza delle strutture amministrative, della situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione, ovvero dell'onorabilità e della qualifica o dell'esperienza professionale dei dirigenti responsabili e del mandatario generale, entro tre mesi a decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, comunica dette informazioni all'autorità competente dello Stato membro della succursale e ne informa l'impresa interessata. L'autorità competente dello Stato membro di origine attesta altresì che l'impresa di assicurazione dispone del margine minimo di solvibilità calcolato conformemente agli . Qualora l'autorità competente dello Stato membro di origine rifiuti di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 all'autorità competente dello Stato membro della succursale, essa comunica le ragioni di tale rifiuto all'impresa di assicurazione interessata entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni. Il rifiuto o la mancata risposta può essere oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro di origine. 4.   Prima che la succursale dell'impresa di assicurazione inizi le proprie attività, l'autorità competente dello Stato membro della succursale dispone di un periodo di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3 per indicare all'autorità competente dello Stato membro di origine, se del caso, le condizioni alle quali, per motivi d'interesse generale, tali attività devono essere esercitate nello Stato membro della succursale. 5.   La succursale può stabilirsi ed iniziare l'attività dal momento in cui riceve una comunicazione dall'autorità competente dello Stato membro della succursale o, in caso di silenzio da parte di tale autorità, dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 4. 6.   In caso di modifica del contenuto di una delle informazioni notificate in conformità del paragrafo 2, lettere b), c) o d), l'impresa di assicurazione notifica per iscritto la modifica in questione alle competenti autorità dello Stato membro di origine e dello Stato membro della succursale almeno un mese prima di procedere al cambiamento, affinché l'autorità competente dello Stato membro di origine e l'autorità competente dello Stato membro della succursale possano pronunciarsi per svolgere i rispettivi ruoli ai sensi dei paragrafi 3 e 4.
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Condizioni per lo stabilimento di una succursale (Art. 40 Direttiva (UE) 2002/83) — Testo vigente | Portale Normativo