Art. 35

Termine di rinuncia

In vigore dal 5 nov 2002
1.   Ogni Stato membro richiede che il contraente di un contratto di assicurazione sulla vita individuale, disponga di un termine tra i 14 e i 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso per rinunciare agli effetti del contratto. La notifica della rinuncia al contratto da parte del contraente ha l'effetto di liberarlo in futuro da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto. Gli altri effetti giuridici e le condizioni della rinuncia sono disciplinati dalla legge applicabile al contratto, definita all', in particolare per quanto riguarda le modalità secondo le quali il contraente viene informato della conclusione del contratto. 2.   Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 ai contratti di durata pari o inferiore a sei mesi oppure allorché, considerati la situazione del contraente o le circostanze in cui il contratto è stato concluso, il contraente non necessiti di una tutela speciale. Nelle rispettive legislazioni, gli Stati membri specificano i casi in cui il paragrafo 1 non è applicabile.
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Termine di rinuncia (Art. 35 Direttiva (UE) 2002/83) — Testo vigente | Portale Normativo