Art. 32
Legge applicabile
In vigore dal 5 nov 2002
1. La legge applicabile ai contratti relativi alle attività previste dalla presente direttiva è quella dello Stato membro dell'impegno. Tuttavia, se il diritto di tale Stato lo permette, le parti possono scegliere la legge di un altro paese.
2. Quando il contraente è una persona fisica avente residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, le parti possono scegliere la legge dello Stato membro di cui il contraente ha la cittadinanza.
3. Se uno Stato membro si compone di più unità territoriali abilitate a dettare proprie norme in materia di obbligazioni contrattuali, ogni unità è considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi della presente direttiva.
Uno Stato membro in cui differenti unità territoriali dettino proprie norme in materia di obbligazioni contrattuali non è tenuto ad applicare le disposizioni della presente direttiva ai conflitti che insorgono tra le diverse normative di tali unità territoriali.
4. Il presente articolo fa salva l'applicazione delle norme imperative della legge del luogo in cui si svolge il processo, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.
Qualora il diritto dello Stato membro lo preveda, le norme imperative dello Stato membro dell'impegno possono essere applicate solo se, secondo il diritto di quest'ultimo, tali norme sono di applicazione necessaria, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.
5. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri applicano ai contratti di assicurazione previsti dalla presente direttiva le loro norme generali di diritto internazionale privato in materia di obbligazioni contrattuali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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