Art. 29
Fondo di garanzia
In vigore dal 5 nov 2002
1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto di cui all' costituisce il fondo di garanzia. Esso è costituito dagli elementi di cui all', paragrafi 2 e 3 e, previo accordo delle autorità competenti dello Stato membro d'origine, paragrafo 4, lettera c).
2. Il fondo di garanzia non può essere inferiore a 3 milioni di EUR.
Ogni Stato membro può prevedere la riduzione di un quarto del fondo di garanzia minimo per le mutue, le società a forma mutualistica e le società a forma di tontina.
Storico versioni
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