Art. 29

Fondo di garanzia

In vigore dal 5 nov 2002
1.   Un terzo del margine di solvibilità richiesto di cui all' costituisce il fondo di garanzia. Esso è costituito dagli elementi di cui all', paragrafi 2 e 3 e, previo accordo delle autorità competenti dello Stato membro d'origine, paragrafo 4, lettera c). 2.   Il fondo di garanzia non può essere inferiore a 3 milioni di EUR. Ogni Stato membro può prevedere la riduzione di un quarto del fondo di garanzia minimo per le mutue, le società a forma mutualistica e le società a forma di tontina.
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Fondo di garanzia (Art. 29 Direttiva (UE) 2002/83) — Testo vigente | Portale Normativo