Art. 24
Regole di diversificazione degli investimenti
In vigore dal 5 nov 2002
1. Per quanto riguarda gli attivi a copertura delle riserve tecniche, lo Stato membro di origine prescrive ad ogni impresa di assicurazione di investire non più del:
a)
10 % del totale delle riserve tecniche lorde in un singolo terreno o fabbricato o in più terreni o fabbricati sufficientemente vicini per essere considerati effettivamente come un unico investimento;
b)
5 % del totale delle riserve tecniche lorde in azioni e altri valori negoziabili equiparabili ad azioni, in buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di una stessa impresa o in prestiti concessi allo stesso mutuatario, considerati globalmente, prestiti che non siano quelli erogati ad un'autorità statale, regionale o locale, o ad un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o più Stati membri. Tale limite può essere portato al 10 % se l'impresa non investe più del 40 % delle riserve tecniche lorde in prestiti o in titoli corrispondenti a emittenti e a mutuatari nei quali investa più del 5 % dei suoi attivi;
c)
5 % del totale delle riserve tecniche lorde in prestiti non garantiti, di cui l'1 % per un solo prestito non garantito, diversi dai prestiti concessi a enti creditizi, a imprese di assicurazione, nella misura prevista all', e ad imprese di investimento, aventi sede in uno Stato membro. I limiti possono essere elevati rispettivamente all'8 % e al 2 %, su decisione presa caso per caso dall'autorità competente dello Stato membro di origine;
d)
3 % del totale delle riserve tecniche lorde in consistenza di cassa;
e)
10 % del totale delle riserve tecniche lorde in azioni, in altri titoli equiparabili ad azioni e in obbligazioni non negoziate su un mercato regolamentato.
2. L'assenza nel paragrafo 1 di un limite all'investimento in una determinata categoria di attivi non significa che gli attivi inclusi in tale categoria debbano essere ammessi illimitatamente ai fini della copertura delle riserve tecniche. Lo Stato membro di origine fissa norme più particolareggiate che stabiliscono le condizioni d'impiego degli attivi consentiti. In sede di fissazione ed applicazione delle suddette norme, esso provvede in particolare al rispetto dei principi seguenti:
i)
gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono essere sufficientemente diversificati e ripartiti in modo da garantire che non vi sia una eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attivi, da un particolare settore d'investimento o da un investimento specifico;
ii)
gli investimenti in attivi che presentano un elevato grado di rischio, sia per la loro natura, sia per la qualifica dell'emittente, devono essere limitati a livelli di prudenza;
iii)
le limitazioni a particolari categorie di attivi tengono conto del regime della riassicurazione per il calcolo delle riserve tecniche;
iv)
in caso di attivi a copertura di un investimento in un'impresa figlia che gestisce, per conto dell'impresa di assicurazione, tutti gli investimenti o una parte di essi, lo Stato membro di origine tiene conto, per l'applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti dall'impresa figlia; lo Stato membro d'origine può applicare lo stesso trattamento agli attivi di altre imprese figlie;
v)
la percentuale degli attivi a copertura delle riserve tecniche che costituisce oggetto di investimenti non liquidi deve essere limitata a un livello prudente;
vi)
qualora gli attivi comprendano prestiti concessi a taluni enti creditizi o obbligazioni emesse dagli stessi, lo Stato membro di origine può tener conto, per l'applicazione delle norme e dei principi contenuti nel presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti da tali enti creditizi. Questo trattamento può essere applicato soltanto qualora l'ente creditizio abbia la propria sede sociale in uno Stato membro, sia di proprietà esclusiva dello Stato membro in questione e/o delle sue autorità locali e le sue attività, per statuto, consistano nel fungere da tramite per l'erogazione di prestiti allo Stato o alle autorità locali o di prestiti garantiti da questi ultimi, oppure di prestiti ad enti strettamente connessi con lo Stato o con le autorità locali.
3. Nell'ambito delle norme di dettaglio che fissano le condizioni di utilizzazione degli attivi consentiti, lo Stato membro tratta in maniera più limitativa:
—
i prestiti non corredati da una garanzia bancaria, da una garanzia concessa da imprese di assicurazione, da un'ipoteca o da altro tipo di garanzia rispetto ai prestiti che lo sono,
—
gli OICVM non coordinati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e gli altri fondi di investimento rispetto agli OICVM coordinati ai sensi della stessa direttiva,
—
i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato rispetto a quelli che lo sono,
—
i buoni, le obbligazioni e gli altri strumenti del mercato monetario e dei capitali i cui emittenti non siano gli Stati, una delle loro amministrazioni regionali o locali o imprese appartenenti alla zona A ai sensi della direttiva 2000/12/CE, o i cui emettenti siano organizzazioni internazionali di cui non faccia parte uno Stato membro della Comunità, rispetto agli stessi strumenti finanziari i cui emittenti presentino queste caratteristiche.
4. Gli Stati membri possono elevare al 40 % il limite di cui al paragrafo 1, lettera b), per talune obbligazioni, qualora queste siano emesse da un ente creditizio con sede sociale in uno Stato membro e soggetto, per legge, ad un particolare controllo pubblico inteso a tutelare i detentori di dette obbligazioni. In particolare, le somme provenienti dall'emissione di tali obbligazioni devono essere investite, in conformità alla legge, in attivi che coprano sufficientemente, per tutto il periodo di validità delle obbligazioni, gli impegni da essi derivanti e che siano destinati in via prioritaria al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi dovuti, in caso di inadempienza dell'emittente.
5. Gli Stati membri non prescrivono alle imprese di assicurazione di effettuare investimenti in determinate categorie di attivi.
6. In deroga al paragrafo 1, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa di assicurazione, lo Stato membro di origine, temporaneamente e con decisione debitamente motivata, può autorizzare deroghe alle norme fissate al paragrafo 1, lettere da a) ad e), fatta salva l'applicazione dell'.
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