Art. 25
Contratti collegati a OICVM o a un indice azionario
In vigore dal 5 nov 2002
1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un OICVM oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazioni, generalmente suddiviso in quote, le riserve tecniche relative a tali prestazioni debbono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile, dalle suddette quote o, qualora queste non siano definite, dai suddetti attivi.
2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al paragrafo 1, le riserve tecniche relative a tali prestazioni debbono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano al massimo a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.
3. Gli non si applicano agli attivi detenuti per far fronte ad impegni direttamente collegati alle prestazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. I riferimenti alle riserve tecniche di cui all' riguardano le riserve tecniche ad esclusione di quelle relative a detti impegni.
4. Qualora le prestazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendano una garanzia di risultato per l'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, alle riserve tecniche addizionali corrispondenti si applicano gli .
Storico versioni
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