Art. 20
Costituzione delle riserve tecniche
In vigore dal 5 nov 2002
1. Lo Stato membro d'origine prescrive ad ogni impresa di assicurazione di costituire riserve tecniche sufficienti, ivi comprese le riserve matematiche, relative all'insieme delle sue attività.
L'ammontare di tali riserve è determinato in base ai principi seguenti.
A.
i)
Le riserve tecniche di assicurazione vita devono essere calcolate in base ad un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente, tenendo conto di tutti gli obblighi futuri conformemente alle condizioni stabilite per ciascun contratto in corso, tra cui:
—
tutte le prestazioni garantite, ivi compresi i valori di riscatto garantiti,
—
le partecipazioni agli utili cui gli assicurati hanno diritto collettivamente o individualmente, siano tali partecipazioni definite come acquisite, dichiarate, o assegnate,
—
tutte le opzioni cui ha diritto l'assicurato ai termini del contratto,
—
le spese dell'impresa, ivi comprese le provvigioni,
tenendo altresì conto dei premi futuri da incassare.
ii)
Può essere utilizzato un metodo retrospettivo se è possibile dimostrare che le riserve tecniche calcolate in base a tale metodo non sono inferiori a quelle risultanti da un metodo prospettivo sufficientemente prudente, ovvero se non è possibile applicare un metodo prospettivo per il tipo di contratto in questione.
iii)
Per valutazione prudente non si intende una valutazione in base alle ipotesi considerate maggiormente probabili, bensì una valutazione che comprenda un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli dei vari fattori pertinenti.
iv)
Il metodo di valutazione delle riserve tecniche deve essere prudente non solo di per sé, ma anche quando si prende in considerazione il metodo di valutazione delle attività rappresentative di tali riserve.
v)
Le riserve tecniche debbono essere calcolate separatamente per ciascun contratto. Il ricorso ad approssimazioni ragionevoli o a generalizzazioni è tuttavia autorizzato quando vi sia motivo di supporre che porteranno all'incirca ai medesimi risultati dei calcoli singoli. Il principio del calcolo singolo non osta alla costituzione di riserve supplementari per rischi generali che non sono riferibili ad elementi singoli.
vi)
Quando è garantito il valore di riscatto di un contratto, l'entità delle riserve matematiche per il contratto medesimo deve in qualsiasi momento essere almeno pari al valore garantito nello stesso momento.
B.
Il tasso di interesse utilizzato deve essere scelto in base a criteri prudenziali. È fissato secondo le norme dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, in applicazione dei principi seguenti.
a)
Per tutti i contratti, l'autorità competente dello Stato membro dell'origine dell'impresa di assicurazione fissa uno o più tassi di interesse massimo, in particolare secondo le regole seguenti:
i)
quando i contratti contengono una garanzia di tasso di interesse, l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'impresa fissa un tasso di interesse massimo unico. Questo tasso può variare secondo la moneta in cui è espresso il contratto, purché non sia superiore al 60 % del tasso dei prestiti obbligazionari dello Stato nella cui moneta è espresso il contratto.
Se lo Stato membro decide di fissare, in applicazione della seconda frase del comma precedente, un tasso di interesse massimo per i contratti espressi in una moneta di uno Stato membro, esso consulta preventivamente l'autorità competente dello Stato membro nella cui moneta è espresso il contratto;
ii)
tuttavia, quando gli attivi dell'impresa di assicurazione non sono valutati in base al loro valore di acquisto, uno Stato membro può prevedere che si possano calcolare uno o più tassi massimi in funzione del rendimento degli attivi corrispondenti che si trovano in portafoglio, previa deduzione di un margine prudenziale, e in particolare per i contratti a premi periodici, in funzione altresì del rendimento anticipato degli attivi futuri. Il margine prudenziale e il tasso o i tassi di interesse massimo applicati al rendimento anticipato degli attivi futuri sono fissati dall'autorità competente dello Stato membro di origine.
b)
La fissazione di un tasso d'interesse massimo non implica che l'impresa di assicurazione sia obbligata ad utilizzare un tasso così elevato.
c)
Lo Stato membro di origine può decidere di non applicare il limite indicato alla lettera a) alle categorie di contratti seguenti:
—
contratti in unità di conto,
—
contratti con premi unici fino ad una durata di otto anni,
—
contratti senza partecipazione agli utili nonché ai contratti di rendita senza valore di riscatto.
Nei casi contemplati dal secondo e terzo trattino del primo comma, scegliendo un tasso di interesse prudenziale, si può tener conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti che si trovano in portafoglio nonché, qualora gli attivi siano valutati al valore attuale, del rendimento anticipato degli attivi futuri.
In nessun caso il tasso di interesse utilizzato può essere più elevato del rendimento degli attivi calcolato in base alle regole contabili dello Stato membro di origine, previa opportuna deduzione.
d)
Lo Stato membro prescrive all'impresa di assicurazione di costituire nei suoi conti una riserva destinata a far fronte agli impegni in materia di tassi assunti nei confronti degli assicurati, qualora il rendimento attuale o prevedibile dell'attivo dell'impresa non sia sufficiente a coprire detti impegni.
e)
I tassi massimi fissati in applicazione della lettera a) sono notificati alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati che ne fanno richiesta.
C.
Gli elementi statistici della valutazione e l'incidenza stimata delle spese debbono essere scelti secondo criteri prudenziali, tenuto conto dello Stato dell'impegno, del tipo di polizza, nonché delle spese amministrative e delle provvigioni previste.
D.
Per quanto riguarda i contratti che implicano una partecipazione agli utili, il metodo di valutazione della riserve tecniche può tener conto implicitamente o esplicitamente delle future partecipazioni agli utili di qualsiasi genere, coerentemente con le altre ipotesi sui futuri sviluppi e con il metodo attuale di partecipazione agli utili.
E.
La riserva per spese future può essere costituita implicitamente, ad esempio tenendo conto dei premi futuri al netto degli oneri di gestione. Tuttavia la riserva complessiva, implicita o esplicita, non deve essere inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti con una valutazione prudenziale.
F.
Il metodo di valutazione delle riserve tecniche non deve cambiare nei singoli anni in modo discontinuo a seguito di cambiamenti discrezionali del metodo o degli elementi di calcolo e deve essere tale da dar luogo alla partecipazione agli utili in modo adeguato nel corso della durata del contratto.
2. L'impresa d'assicurazione deve mettere a disposizione del pubblico i metodi e le basi utilizzati per la valutazione delle riserve tecniche, ivi compreso l'accantonamento delle partecipazioni agli utili.
3. Lo Stato membro d'origine prescrive ad ogni impresa di assicurazione di coprire le riserve tecniche per l'insieme delle sue attività mediante attivi congrui a norma dell'. Per le attività esercitate nella Comunità, tali attivi debbono essere ubicati nella Comunità. Gli Stati membri non prescrivono alle imprese di assicurazione di localizzare i loro attivi in un determinato Stato membro. Tuttavia lo Stato membro d'origine può accordare delle attenuazioni alle norme sulla localizzazione degli attivi.
4. Lo Stato membro di origine, se ammette la copertura delle riserve tecniche mediante crediti sui riassicuratori, stabilisce la percentuale ammessa. Esso non può in tal caso prescrivere la localizzazione di tali crediti.
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