Art. 27

Margine di solvibilità disponibile

In vigore dal 5 nov 2002
1.   Ciascuno Stato membro impone ad ogni impresa di assicurazione la cui sede sociale si trova sul suo territorio di disporre costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per l'insieme delle sue attività perlomeno equivalente ai requisiti fissati dalla presente direttiva. 2.   Il margine di solvibilità disponibile è costituito dal patrimonio dell'impresa di assicurazione, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali, comprendente: a) il capitale sociale versato o, se si tratta di mutue, il fondo iniziale effettivo versato, aumentato dei conti degli iscritti, a condizione che detti conti soddisfino i criteri seguenti: i) lo statuto dispone che i pagamenti attraverso questi conti a favore degli iscritti possano essere effettuati soltanto nella misura in cui ciò non comporti la riduzione del margine di solvibilità disponibile al di sotto del livello richiesto oppure, dopo lo scioglimento dell'impresa, soltanto nella misura in cui tutti gli altri debiti contratti dall'impresa siano stati pagati; ii) lo statuto dispone che, per quanto riguarda i pagamenti di cui al punto i) effettuati per ragioni diverse dal recesso individuale degli iscritti, le autorità competenti vengano informate con almeno un mese di anticipo ed entro tale termine possano vietarli; iii) le pertinenti disposizioni dello statuto possono essere modificate soltanto dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica, fatti salvi i criteri di cui ai punti i) e ii); b) le riserve (legali e libere) non corrispondenti ad impegni; c) gli utili o le perdite riportati previa deduzione dei dividendi da pagare; d) qualora la legislazione nazionale l'autorizzi, le riserve di utili che figurano nello stato patrimoniale, quando esse possono essere utilizzate per coprire eventuali perdite e non sono state destinate alla partecipazione degli assicurati. Il margine di solvibilità disponibile è diminuito dell'importo delle azioni proprie detenute direttamente dall'impresa di assicurazione. 3.   Possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile: a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati, ma unicamente sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il 25 % al massimo comprende prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata purché esistano accordi vincolanti in base a cui, in caso di fallimento o liquidazione dell'impresa di assicurazione, i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data. Inoltre, i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni seguenti: i) computo dei soli fondi effettivamente versati; ii) per i prestiti a scadenza fissa, scadenza iniziale non inferiore a cinque anni. Al più tardi un anno prima della scadenza, l'impresa di assicurazione sottopone all'approvazione delle autorità competenti un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello voluto alla scadenza il margine di solvibilità disponibile, a meno che l'importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità disponibile non sia gradualmente ridotto nel corso degli ultimi cinque anni almeno prima della scadenza. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la richiesta sia stata fatta dall'impresa di assicurazione emittente e che il margine di solvibilità disponibile della stessa non scenda al di sotto del livello richiesto; iii) rimborsabilità dei prestiti per i quali non è fissata la scadenza del debito soltanto mediante preavviso di cinque anni, salvo che detti prestiti non siano più considerati come una componente del margine di solvibilità disponibile o che l'accordo preventivo delle autorità competenti sia formalmente richiesto per il rimborso anticipato. In quest'ultimo caso l'impresa di assicurazione informa le autorità competenti, almeno sei mesi prima della data del rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto prima e dopo detto rimborso. Le autorità competenti autorizzano il rimborso soltanto se il margine di solvibilità disponibile dell'impresa di assicurazione non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto; iv) esclusione dal contratto di prestito di clausole in forza delle quali, in determinati casi, diversi dalla liquidazione dell'impresa di assicurazione, il debito debba essere rimborsato prima della scadenza convenuta; v) possibilità di modificare il contratto solo dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica; b) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui alla lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni: i) non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il preventivo accordo dell'autorità competente; ii) il contratto di emissione deve dare all'impresa di assicurazione la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito; iii) i crediti del prestatore sull'impresa di assicurazione devono essere interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati; iv) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli devono prevedere la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di assicurazione di proseguire le sue attività; v) computo dei soli importi effettivamente versati. 4.   Su domanda, debitamente documentata, dell'impresa all'autorità competente dello Stato membro di origine e con l'accordo di detta autorità competente, possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile: a) sino al 31 dicembre 2009, un importo pari al 50 % degli utili futuri dell'impresa, ma non superiore al 25 % del più basso fra il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto. L'importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando l'utile annuo stimato per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti. Tale fattore può essere al massimo pari a 6. L'utile annuo stimato non può superare la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque esercizi nelle attività di cui all', punto 1. Le autorità competenti possono autorizzare l'inclusione di tale importo ai fini del margine di solvibilità disponibile soltanto: i) se alle autorità competenti stesse viene presentata una relazione attuariale che convalida la plausibilità della rilevazione di detti utili nel futuro, e ii) nella misura in cui quella parte degli utili futuri che deriverà dalle plusvalenze nette latenti di cui alla lettera c) non sia già stata rilevata; b) in caso di non zillmeraggio o in caso di zillmeraggio inferiore al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio, la differenza tra la riserva matematica non zillmerata o parzialmente zillmerata ed una riserva matematica zillmerata ad un tasso di zillmeraggio pari al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio; questo importo non può tuttavia superare il 3,5 % della somma delle differenze tra i capitali in questione dell'attività vita e le riserve matematiche per tutti i contratti in cui sia possibile lo zillmeraggio; questa differenza è ridotta dell'importo delle spese di acquisizione non ammortizzate eventualmente iscritto nell'attivo; c) le plusvalenze nette latenti risultanti dalla valutazione degli elementi dell'attivo, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale; d) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25 % di questo capitale o fondo, sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto. 5.   Le modifiche ai paragrafi 2, 3 e 4 per tenere conto degli sviluppi che giustificano un adeguamento tecnico degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2002:83:oj#art-27-100

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Margine di solvibilità disponibile (Art. 27 Direttiva (UE) 2002/83) — Testo vigente | Portale Normativo