Art. 31

Attivi non utilizzati a copertura delle riserve tecniche

In vigore dal 5 nov 2002
1.   Gli Stati membri non fissano alcuna norma riguardante la scelta degli attivi che superano quelli previsti a copertura delle riserve tecniche considerate all'. 2.   Fatti salvi l', paragrafo 3, l', paragrafi 1, 2, 3 e 5, e l', paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri non restringono la libera disponibilità degli attivi mobiliari o immobiliari facenti parte del patrimonio delle imprese di assicurazione autorizzate. 3.   I paragrafi 1 e 2 non ostano all'adozione delle misure che gli Stati membri, pur salvaguardando gli interessi degli assicurati, sono abilitati a prendere in quanto proprietari o soci di imprese di assicurazione. CAPO 4 LEGGE REGOLATRICE DEI CONTRATTI E CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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Attivi non utilizzati a copertura delle riserve tecniche (Art. 31 Direttiva (UE) 2002/83) — Testo vigente | Portale Normativo