Art. 31
Attivi non utilizzati a copertura delle riserve tecniche
In vigore dal 5 nov 2002
1. Gli Stati membri non fissano alcuna norma riguardante la scelta degli attivi che superano quelli previsti a copertura delle riserve tecniche considerate all'.
2. Fatti salvi l', paragrafo 3, l', paragrafi 1, 2, 3 e 5, e l', paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri non restringono la libera disponibilità degli attivi mobiliari o immobiliari facenti parte del patrimonio delle imprese di assicurazione autorizzate.
3. I paragrafi 1 e 2 non ostano all'adozione delle misure che gli Stati membri, pur salvaguardando gli interessi degli assicurati, sono abilitati a prendere in quanto proprietari o soci di imprese di assicurazione.
CAPO 4
LEGGE REGOLATRICE DEI CONTRATTI E CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Storico versioni
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