Art. 33
Interesse generale
In vigore dal 5 nov 2002
Lo Stato membro in cui il rischio è situato non può impedire al contraente di sottoscrivere un contratto concluso con un'impresa di assicurazione autorizzata alle condizioni di cui all', a condizione che il contratto non sia in contrasto con le disposizioni legali d'interesse generale in vigore nello Stato membro dell'impegno.
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