Art. 34

Regole relative alle condizioni di assicurazione e alle tariffe

In vigore dal 5 nov 2002
Gli Stati membri non adottano disposizioni che prevedano l'approvazione preventiva o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze d'assicurazione, delle tariffe, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché dei formulari ed altri stampati che l'impresa di assicurazione intende utilizzare nelle proprie relazioni con i contraenti. Salvo il disposto del primo comma e unicamente allo scopo di controllare il rispetto delle disposizioni nazionali relative ai principi attuariali, lo Stato membro d'origine può esigere la comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche senza che tale esigenza possa costituire per l'impresa di assicurazione una condizione preliminare per l'esercizio delle sue attività. Entro il 1o luglio 1999, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione di tali disposizioni.
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