Art. 45

Regole relative alle condizioni di assicurazione e alle tariffe

In vigore dal 5 nov 2002
Lo Stato membro della succursale o della prestazione dei servizi non adotta disposizioni che prevedano l'approvazione preventiva o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazioni, delle tariffe, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché dei formulari e degli altri stampati che l'impresa di assicurazione intende utilizzare nei propri rapporti con i contraenti. Allo scopo di controllare il rispetto delle disposizioni nazionali relative ai contratti di assicurazione, lo Stato membro della succursale o della prestazione di servizi può soltanto esigere da ogni impresa di assicurazione che intenda effettuare sul suo territorio operazioni assicurative, in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione dei servizi, la comunicazione non sistematica delle condizioni o degli altri documenti che essa intende applicare, senza che tale esigenza possa costituire per l'impresa di assicurazione una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività.
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Regole relative alle condizioni di assicurazione e alle tariffe (Art. 45 Direttiva (UE) 2002/83) — Testo vigente | Portale Normativo