Art. 47

Pubblicità

In vigore dal 5 nov 2002
La presente direttiva non osta a che le imprese di assicurazione con sede sociale in uno Stato membro facciano pubblicità ai servizi da loro offerti con tutti i mezzi di comunicazione disponibili nello Stato membro della succursale o della prestazione di servizi, purché rispettino le eventuali norme che disciplinano la forma e il contenuto di tale pubblicità stabilite per motivi di interesse generale.
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