Art. 46
Inosservanza delle disposizioni legislative da parte di un'impresa di assicurazione
In vigore dal 5 nov 2002
1. Un'impresa di assicurazione che effettua operazioni in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro della succursale e/o dello Stato membro di prestazione di servizi tutti i documenti ad essa richiesti ai fini dell'applicazione del presente articolo, sempreché tale obbligo incomba anche alle imprese di assicurazione con sede sociale in detti Stati membri.
2. Se le autorità competenti di uno Stato membro constatano che un'impresa che ha una succursale od opera in regime di libera prestazione di servizi nel territorio di detto Stato non rispetta le norme di diritto dello stesso ad essa applicabili, esse invitano l'impresa di assicurazione interessata a porre fine a tale situazione irregolare.
3. Se l'impresa di assicurazione non ottempera all'invito, le autorità competenti dello Stato membro interessato informano le autorità competenti dello Stato membro di origine. Queste prendono senza indugio tutte le misure appropriate affinché l'impresa di assicurazione interessata ponga fine a tale situazione irregolare. La natura delle misure viene comunicata alle autorità competenti dello Stato membro interessato.
4. Se, nonostante le misure prese dallo Stato membro d'origine — o per l'insufficienza di tali misure o in mancanza delle misure stesse nello Stato interessato — l'impresa di assicurazione persiste nel violare le norme di legge vigenti nello Stato membro interessato, quest'ultimo, dopo averne informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine, può prendere le misure appropriate per evitare o reprimere nuove irregolarità e, se strettamente necessario, impedire anche l'ulteriore stipulazione di contratti d'assicurazione da parte dell'impresa nel suo territorio. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile effettuare sul loro territorio le notifiche alle imprese di assicurazione.
5. I paragrafi 2, 3 e 4 lasciano impregiudicato il potere degli Stati membri interessati di prendere, in caso di urgenza, misure appropriate per prevenire le infrazioni commesse sul loro territorio. Ciò implica la possibilità di impedire ad un'impresa di assicurazione la stipulazione di nuovi contratti di assicurazione nel loro territorio.
6. I paragrafi 2, 3 e 4 non pregiudicano il potere degli Stati membri di sanzionare le infrazioni sul proprio territorio.
7. Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso l'infrazione abbia uno stabilimento o possieda beni nello Stato membro interessato, le autorità competenti di quest'ultimo possono applicare, conformemente alla legislazione nazionale, le sanzioni amministrative previste per l'infrazione nei confronti di tale stabilimento o di tali beni.
8. Le misure prese in applicazione dei paragrafi da 3 a 7 che comportino sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività assicurativa devono essere debitamente motivate e notificate all'impresa di assicurazione interessata.
9. Ogni due anni la Commissione presenta al comitato per le assicurazioni una relazione che riporta il numero e il tipo di casi in cui, in ogni Stato membro, ci sia stato un diniego d'autorizzazione ai sensi dell' o dell', o in cui siano state prese misure conformemente al paragrafo 4 del presente articolo. Gli Stati membri cooperano con la Commissione fornendole i dati necessari alla stesura della relazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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