Art. 52
Disposizioni applicabili alle succursali di imprese di paesi terzi
In vigore dal 5 nov 2002
1.
a)
Salvo il disposto della lettera b), le agenzie e succursali di cui al presente titolo non possono cumulare nel territorio di uno Stato membro l'esercizio delle attività contemplate nell'allegato della direttiva 73/239/CEE e di quelle elencate dalla presente direttiva.
b)
Salvo il disposto della lettera c), gli Stati membri possono prevedere che le agenzie e succursali di cui al presente titolo, che alle pertinenti date previste all', paragrafo 3, praticavano il cumulo di queste due attività sul territorio di uno Stato membro, possano continuare a praticarvi tale cumulo purché adottino per ciascuna delle suddette attività una gestione distinta, conformemente all'.
c)
Gli Stati membri che ai sensi dell', paragrafo 6, hanno obbligato le imprese stabilite sul loro territorio a porre fine al cumulo delle attività che tali imprese praticavano alle pertinenti date previste all', paragrafo 3, devono imporre tale obbligo anche alle agenzie e succursali di cui al presente titolo stabilite sul loro territorio e che vi praticano il cumulo.
d)
Gli Stati membri possono prevedere che le agenzie e succursali di cui al presente titolo, la cui sede sociale pratica il cumulo e che, alle date previste all', paragrafo 3, esercitavano sul territorio di uno Stato membro soltanto le attività previste dalla presente direttiva, possano proseguirvi le loro attività. Quando un'impresa intende esercitare le attività previste dalla direttiva 73/239/CEE su tale territorio, essa può esercitare le attività di cui alla presente direttiva soltanto attraverso una filiale.
2. Gli sono applicati per analogia alle agenzie e succursali di cui al presente titolo.
Ai fini dell'applicazione dell', l'autorità competente che esegue la verifica della solvibilità globale di tali agenzie o succursali è equiparata all'autorità competente dello Stato membro della sede sociale.
3. In caso di revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità di cui all', paragrafo 2, questa ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri in cui l'impresa esercita la sua attività, le quali prendono le misure appropriate. Se la decisione di revoca è motivata dall'insufficienza del margine di solvibilità calcolato conformemente all', paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti degli altri Stati membri interessati procedono del pari alla revoca della loro autorizzazione.
Storico versioni
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