Art. 50

Imposte sui premi

In vigore dal 5 nov 2002
1.   Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ogni contratto di assicurazione è sottoposto esclusivamente alle imposte indirette e agli oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione nello Stato membro in cui il rischio è localizzato e, per quanto concerne la Spagna, ai gravami legalmente fissati a favore dell'organismo spagnolo «Consorcio de Compensación de Seguros» per il fabbisogno delle sue funzioni in materia di compensazione delle perdite risultanti da avvenimenti straordinari accaduti in questo Stato membro. 2.   La legge applicabile al contratto a norma dell' non incide sul regime fiscale applicabile. 3.   Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ciascuno Stato membro applica alle imprese di assicurazione che assumono impegni nel suo territorio le disposizioni nazionali concernenti le misure destinate a garantire la riscossione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali dovuti ai sensi del paragrafo 1. TITOLO V NORME APPLICABILI ALLE AGENZIE O SUCCURSALI STABILITE NELLA COMUNITÀ E DIPENDENTI DA IMPRESE LA CUI SEDE SOCIALE SI TROVA FUORI DELLA COMUNITÀ
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Imposte sui premi (Art. 50 Direttiva (UE) 2002/83) — Testo vigente | Portale Normativo