Art. 54
Costituzione di riserve tecniche
In vigore dal 5 nov 2002
Gli Stati membri impongono alle imprese di costituire le sufficienti riserve di cui all', corrispondenti agli impegni sottoscritti nel loro territorio. Essi vigilano affinché tali riserve siano rappresentate dall'agenzia o succursale mediante attività equivalenti e congrue in conformità dell'allegato II.
Si applica la legislazione degli Stati membri per il calcolo di tali riserve, per la determinazione delle categorie di investimento e per la valutazione delle attività nonché eventualmente per la determinazione dei limiti entro i quali le attività possono essere ammesse a rappresentare tali riserve.
Lo Stato membro interessato esige che le attività ammesse a rappresentare tali riserve siano localizzate nel suo territorio, fatta salva l'applicazione dell', paragrafo 4.
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