Art. 57

Accordi con paesi terzi

In vigore dal 5 nov 2002
La Comunità, mediante accordi con uno o più paesi terzi conclusi conformemente al trattato, può convenire di applicare disposizioni diverse da quelle previste nel presente titolo, allo scopo di garantire, in condizioni di reciprocità, una sufficiente tutela degli assicurati degli Stati membri. TITOLO VI NORME APPLICABILI ALLE AFFILIATE DI UN'IMPRESA MADRE SOGGETTA ALLA LEGISLAZIONE DI UN PAESE TERZO ED ALLE ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DI TALE IMPRESA MADRE
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Accordi con paesi terzi (Art. 57 Direttiva (UE) 2002/83) — Testo vigente | Portale Normativo