Art. 61

Prova di onorabilità

In vigore dal 5 nov 2002
1.   Lo Stato membro che esige dai propri cittadini una prova di onorabilità e la prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure una sola di queste due prove, accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza di esso, l'esibizione di un documento equipollente, rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro d'origine o di provenienza, dal quale risulti che tali requisiti sono soddisfatti. 2.   Quando nello Stato membro d'origine o di provenienza non viene rilasciato il documento di cui al paragrafo 1, tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio dello Stato membro d'origine o di provenienza, che rilascia un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento può essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto Stato. 3.   I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 e 2 devono, al momento della loro presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi. 4.   Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione le autorità e gli enti ai quali devono essere presentati i documenti di cui al presente articolo a corredo della domanda di esercitare nel territorio di tale Stato membro le attività di cui all'. TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
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Prova di onorabilità (Art. 61 Direttiva (UE) 2002/83) — Testo vigente | Portale Normativo