Art. 64

Modifiche tecniche

In vigore dal 5 nov 2002
Sono adottate secondo la procedura prevista all', paragrafo 2, le seguenti modifiche tecniche da apportare alla presente direttiva: — estensione delle forme giuridiche previste all', paragrafo 1, lettera a), — modifiche dell'elenco di cui all'allegato I, adattamento della terminologia di tale elenco, per tener conto dello sviluppo dei mercati assicurativi, — precisazione degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, enumerati all', per tener conto della creazione di nuovi strumenti finanziari, — modifica dell'importo minimo del fondo di garanzia, previsto all', paragrafo 2, per tener conto degli sviluppi economici e finanziari, — modifica, per tener conto della creazione di nuovi strumenti finanziari, dell'elenco degli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche, di cui all', nonché delle regole di dispersione fissate dall' della presente direttiva, — modifica delle disposizioni volte a temperare le regole della congruenza ai sensi dell'allegato II, per tener conto dello sviluppo di nuovi strumenti di copertura del rischio di cambio o dei progressi sulla via dell'unione economica e monetaria, — precisazione delle definizioni al fine di assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva nell'insieme della Comunità, — modifiche tecniche necessarie delle norme relative alla fissazione dei massimali applicabili ai tassi di interesse, in applicazione dell', in particolare per tener conto dei progressi sulla via dell'unione economica e monetaria.
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