Art. 64
Modifiche tecniche
In vigore dal 5 nov 2002
Sono adottate secondo la procedura prevista all', paragrafo 2, le seguenti modifiche tecniche da apportare alla presente direttiva:
—
estensione delle forme giuridiche previste all', paragrafo 1, lettera a),
—
modifiche dell'elenco di cui all'allegato I, adattamento della terminologia di tale elenco, per tener conto dello sviluppo dei mercati assicurativi,
—
precisazione degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, enumerati all', per tener conto della creazione di nuovi strumenti finanziari,
—
modifica dell'importo minimo del fondo di garanzia, previsto all', paragrafo 2, per tener conto degli sviluppi economici e finanziari,
—
modifica, per tener conto della creazione di nuovi strumenti finanziari, dell'elenco degli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche, di cui all', nonché delle regole di dispersione fissate dall' della presente direttiva,
—
modifica delle disposizioni volte a temperare le regole della congruenza ai sensi dell'allegato II, per tener conto dello sviluppo di nuovi strumenti di copertura del rischio di cambio o dei progressi sulla via dell'unione economica e monetaria,
—
precisazione delle definizioni al fine di assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva nell'insieme della Comunità,
—
modifiche tecniche necessarie delle norme relative alla fissazione dei massimali applicabili ai tassi di interesse, in applicazione dell', in particolare per tener conto dei progressi sulla via dell'unione economica e monetaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2002:83:oj#art-64-137