Art. 69

Attuazione di nuove disposizioni

In vigore dal 5 nov 2002
1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all', paragrafo 1, lettera m), all', paragrafo 3, all', paragrafo 2, lettera g), paragrafo 3 e paragrafo 4, all', paragrafo 2 e all', paragrafo 1 entro il 19 giugno 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all', paragrafo 3, entro il 17 novembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Prima di tale data gli Stati membri applicano la disposizione di cui all'allegato IV, punto 1. 3.   Gli Stati membri adottano entro il 20 settembre 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli , paragrafo 6, 27, 28, 29, 30 e 38. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni di cui al primo comma si applichino per la prima volta al controllo dei conti degli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2004 o nel corso di tale anno civile. Prima di tale data, gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all'allegato IV, punti 2 e 3. 4.   Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 5.   Entro il 1o gennaio 2007 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla applicazione degli , paragrafo 6, 27, 28, 29, 30 e 38 e, se del caso, sulla necessità di un'ulteriore armonizzazione. La relazione indica in che modo gli Stati membri si sono avvalsi delle possibilità offerte da tali articoli e precisa in particolare se i poteri discrezionali conferiti alle autorità di controllo nazionali hanno dato luogo a disparità rilevanti per quanto riguarda il controllo nel mercato interno.
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Attuazione di nuove disposizioni (Art. 69 Direttiva (UE) 2002/83) — Testo vigente | Portale Normativo