Art. 74

Destinatari

In vigore dal 5 nov 2002
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 2002. Per il Parlamento europeo Il Presidente P. COX Per il Consiglio Il Presidente T. PEDERSEN (1)  GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 1. (2)  GU C 123 del 25.4.2001, pag. 24. (3)  Parere del Parlamento europeo del 15 marzo 2001 (GU C 343 del 5.12.2001, pag. 202), posizione comune del Consiglio del 27 maggio 2002 (GU C 170 E del 16.7.2002, pag. 45) e decisione del Parlamento europeo del 25 settembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (4)  GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7). (5)  GU L 330 del 29.11.1990, pag. 50. Direttiva modificata dalla direttiva 92/96/CEE (GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1). (6)  GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27). (7)  GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7. (8)  GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 17). (9)  GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (10)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (11)  GU L 374 del 31.12.1991, pag. 32. (12)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28). (13)  GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1. (14)  GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20. (15)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28). (16)  GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 41 del 13.2.2002, pag. 35). (17)  GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/28/CE (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37). ALLEGATO I Classificazione per ramo I. Le assicurazioni di cui all', punto 1, lettere a), b) e c), ad eccezione di quelle sub II e III. II. L'assicurazione di nuzialità, l'assicurazione di natalità. III. Le assicurazioni di cui all', punto 1, lettere a) e b), connesse con fondi d'investimento. IV. La «permanent health insurance» di cui all', punto 1, lettera d). V. Le operazioni tontinarie di cui all', punto 2, lettera a). VI. Le operazioni di capitalizzazione, di cui all', punto 2, lettera b). VII. Le operazioni di gestione di fondi collettivi di pensione, di cui all', punto 2, lettere c) e d). VIII. Le operazioni di cui all', punto 2, lettera e). IX. Le operazioni di cui all', punto 3. ALLEGATO II Regole di congruenza La valuta nella quale sono esigibili gli impegni dell'assicuratore è determinata in conformità delle regole seguenti: 1) Qualora le garanzie di un contratto siano espresse in una valuta determinata, gli impegni dell'assicuratore si considerano esigibili in questa stessa valuta. 2) Gli Stati membri possono autorizzare le imprese di assicurazione a non coprire le riserve tecniche, in particolare le loro riserve matematiche, con attività congrue se dall'applicazione delle modalità che precedono risulta che l'impresa, per soddisfare il principio della congruenza, dovrebbe detenere attività in una valuta per un importo non superiore al 7 % delle attività esistenti in altre valute. 3) Gli Stati membri possono non prescrivere alle imprese di assicurazione di applicare il principio della congruenza nei casi di impegni esigibili in una valuta diversa da quella di uno degli Stati membri, se gli investimenti in tale valuta sono regolamentati, se il trasferimento di tale valuta è soggetto a restrizioni oppure se essa, per analoghi motivi, non è adatta a rappresentare riserve tecniche. 4) Le imprese di assicurazione sono autorizzate a non coprire con attività congrue un importo non superiore al 20 % dei loro impegni in una determinata valuta. Tuttavia, il totale delle attività, per l'insieme delle valute, deve essere almeno pari al totale degli impegni per l'insieme delle valute. 5) Ciascuno Stato membro può disporre che qualora, in applicazione delle disposizioni che precedono, un impegno debba essere rappresentato da attività espresse nella valuta di uno Stato membro, l'obbligo è considerato rispettato anche quando le attività sono espresse in euro. ALLEGATO III Informazioni per i contraenti Le seguenti informazioni, che debbono essere comunicate al contraente sia prima della conclusione del contratto A sia durante la vigenza del contratto B, debbono essere formulate per iscritto con chiarezza e precisione e debbono essere redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dell'impegno. Tuttavia tali informazioni possono essere redatte in un'altra lingua se il contraente lo richiede e la legislazione dello Stato membro lo permette o se il contraente è libero di scegliere la legge applicabile. A.   Prima di concludere il contratto Informazioni relative all'impresa di assicurazioni Informazioni relative all'impegno a.1. Denominazione o ragione sociale, forma giuridica a.2. Nome dello Stato membro dove è stabilita la sede sociale ed eventualmente l'agenzia o la succursale con la quale sarà concluso il contratto a.3. Indirizzo della sede sociale ed eventualmente dell'agenzia o della succursale con la quale sarà concluso il contratto a.4. Definizione di ciascuna garanzia ed opzione a.5. Durata del contratto a.6. Modalità di scioglimento del contratto a.7. Modalità e durata di versamento dei premi a.8. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili a.9. Indicazione del valore di riscatto e del valore interamente pagato nonché della natura delle relative garanzie a.10. Informazioni sui premi relativi a ciascuna garanzia, principale o complementare, qualora siffatte informazioni risultino appropriate a.11. Elenco dei valori di riferimento utilizzati (unità di conto) nei contratti a capitale variabile a.12. Indicazioni sulla natura delle attività di contropartita dei contratti a capitale variabile a.13. Modalità d'esercizio del diritto di rinuncia a.14. Indicazioni generali relative al regime fiscale applicabile al tipo di polizza a.15. Disposizioni relative all'esame dei reclami dei contraenti, degli assicurati o dei beneficiari del contratto, in merito al contratto, compresa l'eventuale esistenza di un organo incaricato di esaminare i reclami, fatta salva la possibilità di promuovere un'azione giudiziaria a.16. La legislazione applicabile al contratto qualora le parti non abbiano la libertà di scelta o il fatto che le parti abbiano la libertà di scegliere la legislazione applicabile e, in tal caso, la legislazione che l'assicuratore propone di scegliere B.   Durante la vigenza del contratto Oltre alle condizioni generali e speciali che devono essere comunicate al contraente, quest'ultimo deve ricevere le informazioni seguenti durante tutta la vigenza del contratto. Informazioni relative all'impresa di assicurazioni Informazioni relative all'impegno b.1. Qualsiasi variazione della denominazione o ragione sociale, della forma giuridica o dell'indirizzo della sede sociale e, se del caso, dell'agenzia o della succursale con la quale è stato concluso il contratto b.2. Tutte le informazioni relative ai punti da a.4 ad a.12 della sezione A in caso di clausola aggiuntiva al contratto o di modifica della legislazione applicabile b.3. Ogni anno, informazioni circa la situazione della partecipazione agli utili ALLEGATO IV 1.   Segreto d'ufficio Fino al 17 novembre 2002, gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione, che prevedano lo scambio d'informazioni con le autorità competenti di paesi terzi solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall' della presente direttiva. 2.   Attività, imprese ed enti esclusi dalla presente direttiva Fino al 1o gennaio 2004, la presente direttiva non riguarda le mutue assicuratrici: — il cui statuto preveda la possibilità di esigere contributi supplementari o di ridurre le prestazioni, o di ricorrere al concorso di altri soggetti che si siano impegnati in tal senso e — per le quali l'importo annuo dei contributi riscossi per le attività contemplate dalla presente direttiva non superi 500 000 EUR durante tre anni consecutivi. Se tale importo è superato durante tre anni consecutivi la presente direttiva si applica a decorrere dal quarto anno. 3.   Fino al 1o gennaio 2004, gli Stati membri applicano le disposizioni seguenti: A.   Margine di solvibilità Ciascuno Stato membro impone ad ogni impresa di assicurazione la cui sede sociale si trova nel suo territorio di disporre di un margine di solvibilità sufficiente per l'insieme delle sue attività. Il margine di solvibilità è costituito: 1) dal patrimonio dell'impresa di assicurazione, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali; tale patrimonio comprende in particolare: — il capitale sociale versato o, se si tratta di mutue, il fondo iniziale effettivo versato, aumentato dei conti degli iscritti, a condizione che detti conti soddisfino i criteri seguenti: a) lo statuto dispone che i pagamenti attraverso questi conti a favore degli iscritti possano essere effettuati soltanto nella misura in cui ciò non comporti la riduzione del margine di solvibilità al di sotto del livello richiesto oppure, dopo lo scioglimento dell'impresa, soltanto nella misura in cui tutti gli altri debiti contratti dall'impresa siano stati pagati; b) lo statuto dispone che, per quanto riguarda qualsiasi pagamento effettuato per ragioni diverse dal recesso individuale da parte degli iscritti, le autorità competenti ne vengono informate con almeno un mese di anticipo ed entro tale termine possano vietarlo; c) le pertinenti disposizioni dello statuto possono essere modificate soltanto dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica, fatti salvi i criteri di cui alle lettere a) e b), — la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25 % di questo capitale o fondo, — le riserve (legali e libere) non corrispondenti ad impegni, — il riporto degli utili, — le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati possono essere inclusi, ma in tal caso unicamente sino a concorrenza del 50 % del margine, di cui il 25 % al massimo comprende prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata, purché soddisfino almeno i criteri seguenti: a) in caso di fallimento o liquidazione dell'impresa di assicurazione, esistenza di accordi vincolanti in base a cui i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data; inoltre, i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni seguenti: b) computo dei soli fondi effettivamente versati; c) per i prestiti a scadenza fissa, scadenza iniziale non inferiore a cinque anni. Al più tardi un anno prima della scadenza, l'impresa di assicurazione sottopone all'approvazione delle autorità competenti un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello voluto alla scadenza il margine di solvibilità, a meno che l'importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità non sia gradualmente ridotto nel corso degli ultimi cinque anni almeno prima della scadenza. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la richiesta sia stata fatta dall'impresa di assicurazione emittente e che il margine di solvibilità della stessa non scenda al di sotto del livello richiesto; d) rimborsabilità dei prestiti per i quali non è fissata la scadenza del debito soltanto mediante preavviso di cinque anni, salvo che detti prestiti non siano più considerati come una componente del margine di solvibilità o che l'accordo preventivo delle autorità competenti sia formalmente richiesto per il rimborso anticipato. In quest'ultimo caso l'impresa di assicurazione informa le autorità competenti, almeno sei mesi prima, della data del rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità effettivo e richiesto prima e dopo detto rimborso. Le autorità competenti autorizzano il rimborso soltanto se il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto; e) esclusione dal contratto di prestito di clausole in forza delle quali, in determinati casi, diversi dalla liquidazione dell'impresa di assicurazione, il debito debba essere rimborsato prima della scadenza convenuta; f) possibilità di modificare il contratto solo dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica, — i titoli a durata indeterminata e altri strumenti che soddisfino le condizioni seguenti comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate al quinto trattino, fino al 50 % del margine per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui al quinto trattino: a) non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il preventivo accordo dell'autorità competente; b) il contratto di emissione deve dare all'impresa di assicurazione la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito; c) i crediti del prestatore sull'impresa di assicurazione devono essere interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati; d) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli devono prevedere la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di assicurazione di proseguire le sue attività; e) computo dei soli importi effettivamente versati; 2) qualora la legislazione nazionale l'autorizzi, dalle riserve di utili, che figurano nello stato patrimoniale, quando esse possono essere utilizzate per coprire eventuali perdite e non sono state destinate alla partecipazione degli assicurati; 3) su domanda e giustificazione dell'impresa presso l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è situata la sede sociale e con l'accordo di tale autorità: a) un importo pari al 50 % degli utili futuri dell'impresa; l'importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando l'utile annuo stimato per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti. Tale fattore può essere al massimo pari a 10. L'utile annuo stimato non può superare la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque esercizi nelle attività di cui all' della presente direttiva. Le basi per il calcolo del fattore moltiplicatore dell'utile annuo stimato nonché gli elementi dell'utile realizzato sono fissati di comune accordo dalle autorità competenti degli Stati membri in collaborazione con la Commissione. Finché non sarà ottenuto tale accordo, tali elementi sono determinati conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine. Dopo che le autorità competenti avranno fissato la nozione di utili realizzati, la Commissione presenterà proposte sull'armonizzazione di tale nozione nel quadro di una direttiva intesa ad armonizzare i conti annui delle imprese di assicurazione e relativa al coordinamento previsto all', paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE; b) in caso di non zillmeraggio o in caso in zillmeraggio inferiore al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio, la differenza tra la riserva matematica non zillmerata o parzialmente zillmerata ed una riserva matematica zillmerizzata ad un tasso di zillmeraggio pari al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio; questo importo non può tuttavia superare il 3,5 % della somma delle differenze tra i capitali in questione dell'attività vita e le riserve matematiche per tutti i contratti in cui sia possibile lo zillmeraggio; questa differenza è ridotta dell'importo delle spese di acquisizione non ammortizzate eventualmente iscritto nell'attivo; c) in caso di accordo delle autorità competenti degli Stati membri interessati in cui l'impresa di assicurazione esercita la sua attività, alle plusvalenze latenti risultanti dalla sottovalutazione di elementi dell'attivo e da sopravvalutazione di elementi del passivo diversi dalle riserve matematiche, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale. B.   Margine minimo di solvibilità Fatta salva la sezione C, il margine minimo di solvibilità è determinato come segue secondo i rami esercitati: a) per le assicurazioni di cui all', punto 1, lettere a) e b), della presente direttiva diverse dalle assicurazioni connesse con fondi di investimento, e per le operazioni di cui all', punto 3, della presente direttiva tale minimo deve essere pari alla somma dei due risultati seguenti: — primo risultato: il numero che corrisponde ad un'aliquota del 4 % delle riserve matematiche, relative alle operazioni dirette senza deduzione delle cessioni in riassicurazione ed alle accettazioni in riassicurazione, deve essere moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle riserve matematiche di cui sopra; tale rapporto non può in nessun caso essere inferiore all'85 %, — secondo risultato: — per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi, il numero che corrisponde ad un'aliquota dello 0,3 % di tali capitali presi a carico dall'impresa di assicurazione è moltiplicato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e le retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione; tale rapporto non può in nessun caso essere inferiore al 50 %. — Per le assicurazioni temporanee in caso di decesso, aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota è pari allo 0,1 %; per quelle di durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni, tale aliquota è pari allo 0,15 %; b) per le assicurazioni complementari di cui all', punto 1, lettera c), della presente direttiva tale minimo deve essere pari al risultato del calcolo seguente: — si cumulano i premi o contributi emessi per gli affari diretti nel corso dell'ultimo esercizio, a valere per tutti gli esercizi, accessori compresi, — si aggiunge l'importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio, — si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio, nonché l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo. Dopo aver ripartito l'importo così ottenuto in due quote, la prima fino a 10 milioni di euro, la seconda comprendente l'eccedenza, si applicano su tali quote rispettivamente le percentuali del 18 % e del 16 % e si sommano gli importi. Il valore così ottenuto si moltiplica per il rapporto esistente, riferito all'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa di assicurazione dopo aver dedotto le cessioni e le retrocessioni in riassicurazione, e l'importo lordo dei sinistri; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 %. Nel caso dell'associazione di assicuratori nota come «Lloyd's», il calcolo del margine di solvibilità è effettuato partendo dai premi netti; questi ultimi sono moltiplicati per una percentuale forfettaria il cui importo è fissato annualmente e determinato dall'autorità competente dello Stato membro della sede sociale. Tale percentuale forfettaria deve essere calcolata in base agli elementi statistici più recenti concernenti in particolare le commissioni versate. Tali elementi, nonché il calcolo effettuato, sono comunicati alle autorità competenti dei paesi nel cui territorio il Lloyd's è stabilito; c) per le assicurazioni malattia a lungo termine, non rescindibili, comprese nell', punto 1, lettera d), della presente direttiva, e per le operazioni di capitalizzazione di cui all', punto 2, lettera b), della presente direttiva, tale minimo deve essere pari ad un'aliquota del 4 % delle riserve matematiche calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera a), primo risultato, della presente sezione; d) per le operazioni tontinarie di cui all', punto 2, lettera a), della presente direttiva, tale minimo deve essere pari ad un'aliquota dell'1 % dei fondi delle associazioni; e) per le assicurazioni connesse con fondi d'investimento, di cui all', punto 1, lettere a) e b), della presente direttiva, e per le operazioni di cui all', punto 2, lettere c), d) ed e), della presente direttiva, tale minimo deve essere pari: — ad un'aliquota del 4 % delle riserve matematiche, calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera a), primo risultato, della presente sezione, nella misura in cui l'impresa di assicurazione assuma un rischio d'investimento, e ad un'aliquota dell'1 % delle riserve così calcolato, nella misura in cui l'impresa non assuma rischi d'investimento ed a condizione tuttavia che la durata del contratto superi i cinque anni e lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione previste nel contratto sia fissato per un periodo superiore a cinque anni, — ad un'aliquota dello 0,3 % dei capitali sotto rischio, calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera a), secondo risultato, primo comma, della presente sezione nella misura in cui l'impresa di assicurazione assuma un rischio di mortalità. C.   Fondo di garanzia 1. Un terzo del margine minimo di solvibilità previsto nella sezione B costituisce il fondo di garanzia. Fatto salvo il paragrafo 2 della presente sezione, esso è costituito almeno per il 50 % dagli elementi elencati nella sezione A, punti 1 e 2. 2. a) Il fondo di garanzia non può comunque essere inferiore a 800 000 EUR. b) Ogni Stato membro può disporre la riduzione a 600 000 EUR del fondo di garanzia minimo per le mutue, le società a forma mutualistica e quelle a forma tontinaria. c) Per le mutue assicuratrici di cui all', punto 6, secondo trattino, seconda frase, della presente sezione, non appena rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva, e per le società a forma tontinaria, ogni Stato membro può autorizzare la costituzione di un fondo di garanzia minimo di 100 000 EUR, da elevarsi progressivamente fino all'importo di cui alla lettera b) della presente direttiva mediante quote successive di 100 000 EUR ogni volta che l'importo dei contributi aumenta di 500 000 EUR. d) Il fondo di garanzia minimo di cui alle lettere a), b) e c) deve essere costituito dagli elementi elencati nella sezione A, punti 1 e 2. 3. Le mutue assicuratrici che desiderano estendere la loro attività ai sensi dell', paragrafo 4, o dell' della presente direttiva possono procedervi solo qualora si conformino immediatamente alle esigenze di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), della presente sezione. ALLEGATO V PARTE A Direttive abrogate e successive modifiche (di cui all') Direttiva 79/267/CEE del Consiglio Direttiva 90/619/CEE del Consiglio Direttiva 92/96/CEE del Consiglio Direttiva 95/26/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio (soltanto , secondo trattino, , paragrafo 2, quarto trattino, e , paragrafo 1, per quanto riguarda i riferimenti alla direttiva 79/267/CEE), Direttiva 2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Seconda direttiva del Consiglio 90/619/CEE Terza direttiva 92/96/CEE del Consiglio Terza direttiva 92/96/CEE del Consiglio Direttiva 95/26/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio (soltanto , secondo trattino, , paragrafo 1, terzo trattino, , paragrafi 1, 3, 5 e , terzo trattino, per quanto riguarda i riferimenti alla direttiva 92/96/CEE). Direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (, per quanto riguarda i riferimenti alla direttiva 92/96/CEE). Direttiva 2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio () PARTE B Termini di attuazione (di cui all') Direttiva Termine di recepimento Decorrenza di applicazione 79/267/CEE (GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1) 15 settembre 1980 15 settembre 1981 90/619/CEE (GU L 330 del 29.11.1990, pag. 50) 20 novembre 1992 20 maggio 1993 92/96/CEE (GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1) 31 dicembre 1993 1o luglio 1994 95/26/CE (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7) 18 luglio 1996 18 luglio 1996 2000/64/CE (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27) 17 novembre 2002 17 novembre 2002 2002/12/CE (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 11) 20 settembre 2003 1o gennaio 2004 ALLEGATO VI Tavola di concordanza Presente direttiva Direttiva 79/267/CEE Direttiva 90/619/CEE Direttiva 92/96/CEE Direttiva 95/26/CE Altri atti , paragrafo 1, lettera a) , lettera a) , paragrafo 1, lettera b)
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