Art. 68
Revisione degli importi espressi in euro
In vigore dal 5 nov 2002
1. La Commissione sottopone al Consiglio, prima del 15 marzo 1985, una relazione sull'incidenza delle esigenze finanziarie prescritte dalla presente direttiva sulla situazione del mercato delle assicurazioni degli Stati membri.
2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, procede ogni due anni all'esame ed eventualmente alla revisione degli importi espressi in euro nella presente direttiva, tenendo conto dell'evoluzione della situazione economica e monetaria nella Comunità.
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