Art. 66
Diritti acquisiti delle succursali e delle imprese di assicurazione già esistenti
In vigore dal 5 nov 2002
1. Si ritiene che le succursali che hanno iniziato la propria attività conformemente alle disposizioni dello Stato membro della succursale prima del 1o luglio 1994 siano state oggetto della procedura prevista all', paragrafi da 1 a 5.
Esse sono disciplinate, a decorrere da tale data, dagli .
2. Gli lasciano impregiudicati i diritti acquisiti dalle imprese di assicurazione che svolgevano la propria attività in regime di libera prestazione di servizi prima del 1o luglio 1994.
Storico versioni
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