Art. 62
Cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione
In vigore dal 5 nov 2002
La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente per facilitare il controllo sulle assicurazioni e sulle operazioni previste dalla presente direttiva all'interno della Comunità.
Gli Stati membri informano la Commissione delle principali difficoltà incontrate nell'applicazione della presente direttiva, in particolare delle difficoltà che si presentano quando uno Stato membro constati un trasferimento anomalo delle attività previste dalla presente direttiva a scapito delle imprese stabilite nel suo territorio e a vantaggio di agenzie e succursali situate alla periferia di tale territorio.
La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati esaminano tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata.
Se del caso, la Commissione sottopone al Consiglio proposte appropriate.
Storico versioni
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