Art. 60

Deroghe speciali e abrogazione delle misure restrittive

In vigore dal 5 nov 2002
1.   Le imprese costituite nel Regno Unito «by Royal Charter» oppure «by private Act» oppure «by special public Act» possono proseguire le loro attività nella forma giuridica in cui furono costituite il 15 marzo 1979 senza limitazione di tempo. Il Regno Unito predispone un elenco di tali imprese e lo comunica agli altri Stati membri e alla Commissione. 2.   Le società costituite a norma del «Friendly Societies Acts» nel Regno Unito possono proseguire le attività di assicurazione sulla vita e le operazioni di risparmio che, conformemente ai loro scopi, esercitavano alla data del 15 marzo 1979.
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Deroghe speciali e abrogazione delle misure restrittive (Art. 60 Direttiva (UE) 2002/83) — Testo vigente | Portale Normativo