Art. 55

Margine di solvibilità e fondo di garanzia

In vigore dal 5 nov 2002
1.   Ogni Stato membro impone alle agenzie o succursali aperte nel suo territorio di disporre di un margine di solvibilità costituito dagli elementi elencati all'. Il minimo del margine è calcolato in conformità dell'. Per il calcolo si prendono in considerazione soltanto le operazioni realizzate dall'agenzia o dalla succursale. 2.   Un terzo del margine minimo di solvibilità costituisce il fondo di garanzia. Tuttavia, l'importo di tale fondo non può essere inferiore alla metà del minimo previsto all', paragrafo 2, primo comma. In esso è inclusa la cauzione iniziale depositata in conformità dell', paragrafo 2, lettera e). Il fondo di garanzia e il minimo di tale fondo sono costituiti in conformità dell'. 3.   Le attività che costituiscono la contropartita del margine minimo di solvibilità devono essere localizzate all'interno dello Stato membro di esercizio fino a concorrenza del fondo di garanzia e, per l'eccedenza, all'interno della Comunità.
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Margine di solvibilità e fondo di garanzia (Art. 55 Direttiva (UE) 2002/83) — Testo vigente | Portale Normativo