Art. 51

Principi e condizioni dell'autorizzazione

In vigore dal 5 nov 2002
1.   Ciascuno Stato membro subordina al rilascio di un'autorizzazione amministrativa l'accesso nel suo territorio alle attività di cui all' per ogni impresa con sede sociale fuori della Comunità. 2.   Lo Stato membro può accordare l'autorizzazione se l'impresa risponde almeno alle seguenti condizioni: a) essere abilitata a praticare le attività di cui all' in conformità della legislazione nazionale da cui dipende; b) aprire un'agenzia o una succursale nel territorio di detto Stato membro; c) impegnarsi ad istituire, presso la sede dell'agenzia o della succursale, una contabilità specifica dell'attività che vi esercita e a conservarvi tutti i documenti relativi agli affari trattati; d) designare un mandatario generale che deve essere riconosciuto dall'autorità competente; e) disporre, nello Stato membro di esercizio, di attività per un importo almeno uguale alla metà del minimo prescritto dall', paragrafo 2, primo comma, per il fondo di garanzia, e depositare un quarto di questo minimo a titolo di cauzione; f) impegnarsi a possedere un margine di solvibilità conformemente all'; g) presentare un programma di attività conforme al paragrafo 3. 3.   Il programma di attività dell'agenzia o succursale di cui al paragrafo 2, lettera g), deve contenere le indicazioni o giustificazioni riguardanti: a) la natura degli impegni che l'impresa si propone di assumere; b) i principi direttivi in materia di riassicurazione; c) la situazione del margine di solvibilità e del fondo di garanzia dell'impresa, di cui all'; d) le previsioni circa le spese di impianto dei servizi amministrativi e della rete di produzione e i mezzi finanziari destinati a farvi fronte; esso deve inoltre contenere per i primi tre esercizi sociali: e) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva; f) la situazione probabile di tesoreria; g) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità. 4.   Uno Stato membro può esigere la comunicazione sistematica delle basi tecniche applicabili al calcolo delle tariffe dei contratti e delle riserve tecniche, senza che tale requisito possa costituire un presupposto affinché l'impresa di assicurazione svolga la sua attività.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2002:83:oj#art-51-124

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Principi e condizioni dell'autorizzazione (Art. 51 Direttiva (UE) 2002/83) — Testo vigente | Portale Normativo