Art. 56
Vantaggi per le imprese autorizzate in più Stati membri
In vigore dal 5 nov 2002
1. Le imprese che hanno sollecitato od ottenuto l'autorizzazione in più Stati membri, possono richiedere i seguenti vantaggi che possono essere accordati soltanto globalmente:
a)
che il margine di solvibilità di cui all' sia calcolato in funzione dell'attività globale che esse esercitano all'interno della Comunità; in tal caso vengono prese in considerazione per il calcolo soltanto le operazioni realizzate complessivamente dalle agenzie o succursali stabilite all'intero della Comunità;
b)
che la cauzione di cui all', paragrafo 2, lettera e), sia depositata solo in uno di tali Stati;
c)
che le attività che costituiscono la contropartita del fondo di garanzia siano localizzate in uno qualunque degli Stati membri in cui le imprese esercitano la loro attività.
2. La richiesta di beneficiare dei vantaggi previsti al paragrafo 1 è indirizzata alle autorità competenti degli Stati membri interessati. In essa deve essere indicata l'autorità che in futuro dovrà controllare la solvibilità dell'insieme delle attività svolte all'interno della Comunità dalle succursali o agenzie. La scelta dell'autorità, da parte dell'impresa, deve essere motivata. La cauzione è depositata presso il rispettivo Stato membro.
3. I vantaggi di cui al paragrafo 1 sono concessi solo in caso di accordo delle autorità competenti di tutti gli Stati membri ai quali è stata presentata la richiesta. Essi diventano operanti alla data in cui l'autorità competente prescelta si dichiara disposta, nei confronti delle altre autorità competenti, ad accertare la solvibilità dell'insieme delle attività svolte dalle succursali ed agenzie stabilite all'interno della Comunità.
L'autorità competente prescelta ottiene dagli altri Stati membri le informazioni necessarie per il controllo della solvibilità globale delle agenzie e succursali stabilite nel loro territorio.
4. I vantaggi accordati ai sensi del presente articolo sono soppressi contemporaneamente in tutti gli Stati membri interessati, ad iniziativa di uno o più Stati membri interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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