Art. 42
Libera prestazione di servizi: notifica da parte dello Stato membro d'origine
In vigore dal 5 nov 2002
1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano, entro un mese a decorrere dalla notifica prevista all', allo o agli Stati membri nel cui territorio l'impresa di assicurazione intende svolgere attività in regime di libera prestazione di servizi:
a)
un attestato indicante che l'impresa di assicurazione dispone del minimo del margine di solvibilità, calcolato in conformità degli ;
b)
i rami che l'impresa di assicurazione è autorizzata ad esercitare;
c)
la natura dei rischi che l'impresa di assicurazione si propone di coprire nello Stato membro della prestazione dei servizi.
Allo stesso tempo, esse ne informano l'impresa di assicurazione interessata.
2. Quando le autorità competenti dello Stato membro di origine non trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il termine previsto, esse comunicano entro lo stesso termine all'impresa di assicurazione i motivi del proprio rifiuto. Tale rifiuto deve poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale nello Stato membro d'origine.
3. L'impresa di assicurazione può iniziare la propria attività a decorrere dalla data certificata alla quale essa è stata informata della comunicazione di cui al paragrafo 1, primo comma.
Storico versioni
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