Art. 41

Libera prestazione di servizi: notifica preventiva allo Stato membro d'origine

In vigore dal 5 nov 2002
L'impresa di assicurazione che intenda svolgere per la prima volta in uno o più Stati membri le proprie attività in regime di libera prestazione di servizi è tenuta ad informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro di origine, precisando la natura dei rischi che si propone di coprire.
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Libera prestazione di servizi: notifica preventiva allo Stato membro d'origine (Art. 41 Direttiva (UE) 2002/83) — Testo vigente | Portale Normativo