Art. 44

Lingua

In vigore dal 5 nov 2002
Le autorità competenti dello Stato membro della succursale o dello Stato membro della prestazione di servizi possono esigere che le informazioni che esse sono autorizzate a chiedere, conformemente alla presente direttiva, per quanto riguarda l'attività delle imprese di assicurazione operanti nel territorio di detto Stato membro siano loro fornite nella o nelle lingue ufficiali di detto Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2002:83:oj#art-44-117

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Lingua (Art. 44 Direttiva (UE) 2002/83) — Testo vigente | Portale Normativo