Art. 23
In vigore dal 13 mag 1996
1. L'impresa è responsabile della valutazione e dell'esecuzione dei provvedimenti di protezione radiologica dei lavoratori esposti.
2. Gli Stati membri obbligano l'impresa a consultare gli esperti qualificati o i servizi autorizzati di medicina del lavoro in merito all'esame e al collaudo dei dispositivi di protezione e degli strumenti di misurazione che comprendono in particolare:
a) l'esame critico preventivo dei progetti di impianti sotto il profilo della radioprotezione;
b) il collaudo delle sorgenti nuove o modificate sotto il profilo della radioprotezione;
c) la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di protezione;
d) la taratura periodica degli strumenti di misurazione e la verifica periodica delle loro buone condizioni di funzionamento e del loro corretto impiego.
CAPO II VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE
Sezione 1 Sorveglianza del luogo di lavoro
Storico versioni
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