Art. 23

Art. 23

In vigore dal 13 mag 1996
1. L'impresa è responsabile della valutazione e dell'esecuzione dei provvedimenti di protezione radiologica dei lavoratori esposti. 2. Gli Stati membri obbligano l'impresa a consultare gli esperti qualificati o i servizi autorizzati di medicina del lavoro in merito all'esame e al collaudo dei dispositivi di protezione e degli strumenti di misurazione che comprendono in particolare: a) l'esame critico preventivo dei progetti di impianti sotto il profilo della radioprotezione; b) il collaudo delle sorgenti nuove o modificate sotto il profilo della radioprotezione; c) la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di protezione; d) la taratura periodica degli strumenti di misurazione e la verifica periodica delle loro buone condizioni di funzionamento e del loro corretto impiego. CAPO II VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE Sezione 1 Sorveglianza del luogo di lavoro
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