Art. 22

Informazione e formazione

In vigore dal 13 mag 1996
1. Gli Stati membri obbligano l'impresa a informare i lavoratori esposti, gli apprendisti e gli studenti, i quali nel corso dei loro studi debbono usare sorgenti, circa: a) i rischi per la salute connessi con la loro attività di lavoro; - le procedure di radioprotezione generali e le precauzioni da adottare e, in particolare, quelle connesse con le condizioni operative e di lavoro esistenti sia nella pratica in generale, sia in ogni tipo di posto di lavoro o di mansione cui possono essere assegnati; - l'importanza di rispettare le precauzioni tecniche, mediche e amministrative; b) se di sesso femminile, sulla necessità di dichiarare tempestivamente il proprio stato di gravidanza in considerazione dei rischi di esposizione del nascituro e sul rischio di contaminazione del lattante in caso di contaminazione radioattiva dell'organismo. 2. Gli Stati membri obbligano l'impresa a provvedere affinché ai lavoratori esposti, agli apprendisti e agli studenti sia impartita una formazione pertinente nel campo della radioprotezione. Sezione 3 Valutazione e attuazione dei provvedimenti per la protezione radiologica dei lavoratori esposti
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Informazione e formazione (Art. 22 Direttiva (UE) 1996/29) — Testo vigente | Portale Normativo