Art. 19
Obblighi relativi alle zone controllate
In vigore dal 13 mag 1996
1. Gli obblighi minimi relativi ad una zona controllata sono i seguenti:
a) la zona controllata è delimitata e l'accesso è limitato alle persone cui siano state impartite opportune istruzioni e controllato secondo procedure scritte stabilite dall'impresa. Sono adottati specifici provvedimenti qualora sussista un rischio significativo di diffusione della contaminazione radioattiva, compresi l'accesso e l'uscita delle persone e dei beni;
b) in rapporto alla natura e all'entità dei rischi radiologici nelle zone controllate è organizzata una sorveglianza radiologica dell'ambiente di lavoro in conformità dell';
c) affissione di segnali che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti e i relativi tipi di rischio;
d) predisposizione di istruzioni di lavoro adeguata al rischio radiologico inerente alle sorgenti ed alle operazioni previste.
2. Dell'adempimento di tali obblighi saranno responsabili le imprese che consulteranno i servizi autorizzati di medicina del lavoro o gli esperti qualificati.
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