Art. 21

Categoria di lavoratori esposti

In vigore dal 13 mag 1996
Ai fini del controllo e della sorveglianza, è fatta distinzione fra due categorie di lavoratori esposti: a) categoria A: i lavoratori esposti che possono ricevere una dose efficace superiore a 6 mSv all'anno o una dose equivalente superiore a >NUM>3 >DEN>10 dei limiti di dose per il cristallino, la pelle e le estremità del corpo, di cui all', paragrafo 2; b) categoria B: i lavoratori esposti che non sono classificati quali lavoratori esposti della categoria A.
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Categoria di lavoratori esposti (Art. 21 Direttiva (UE) 1996/29) — Testo vigente | Portale Normativo