Art. 21
Categoria di lavoratori esposti
In vigore dal 13 mag 1996
Ai fini del controllo e della sorveglianza, è fatta distinzione fra due categorie di lavoratori esposti:
a) categoria A: i lavoratori esposti che possono ricevere una dose efficace superiore a 6 mSv all'anno o una dose equivalente superiore a >NUM>3
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dei limiti di dose per il cristallino, la pelle e le estremità del corpo, di cui all', paragrafo 2;
b) categoria B: i lavoratori esposti che non sono classificati quali lavoratori esposti della categoria A.
Storico versioni
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